F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONI UNITE – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 090/CSA del 01/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 49/CSA del 08 Novembre 2018 RICORSO DELL’A.S.D. NAPOLI FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 300,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE; INIBIZIONE DI GIORNI 14 AL SIG. PALMIERI ITALO; INFLITTE SEGUITO GARA NAPOLI FEMMINILE/APRILIA RACING FEMMINILE DEL 14.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 24 del 18.10.2018)

RICORSO DELL’A.S.D. NAPOLI FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 300,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE; INIBIZIONE DI GIORNI 14 AL SIG. PALMIERI ITALO; INFLITTE SEGUITO GARA NAPOLI FEMMINILE/APRILIA RACING FEMMINILE DEL 14.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 24 del 18.10.2018)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile, con la delibera oggi impugnata (Com. Uff. n. 24 del 18.10.2018), accertato che nel corso della gara Napoli Femminile/Aprilia Racing Femminile del 14.10.2018, valevole per il campionato di serie C femminile e terminata con il punteggio di 3-0, la società Napoli Femminile aveva effettuato n. 5 sostituzioni avvalendosi di n. 4 interruzioni del gioco, comminava a carico della società Napoli Femminile la sanzione dell’ammenda di € 300,00 ed a carico del dirigente Palmieri Italo l’inibizione di giorni 14.

Ciò sul presupposto che “pur non trattandosi di un errore tecnico o di una violazione di particolare tenuità bensì si è in presenza di una violazione nella quale vanno valutate tutte le circostanze del caso, che potrebbero aver alterato il regolare svolgimento della gara e quindi il suo risultato. Va, infine, valutato anche che la violazione sia stata posta in essere in un ambito dilettantistico e all’interno di questi in un campionato non di categoria superiore”.

Avverso tale delibera ha interposto reclamo la società A.S.D. Napoli Femminile con atto del 22.10.2018 contestando la ricorrenza stessa del fatto storico, posto che, a suo dire, le cinque sostituzioni erano avvenute usufruendo di tre, e non già di quattro interruzioni. In particolare, la reclamante sostiene che l’arbitro, sul proprio referto, avrebbe annotato due sostituzioni siccome avvenute al minuto 25 ed al minuto 28, laddove invece entrambe erano avvenute allo stesso minuto 28.

A comprova di quanto sostenuto, allega copia del referto di gara consegnato al dirigente accompagnatore.

Conclude pertanto per l’annullamento delle sanzioni irrogate.

Il referto dell’arbitro sig. Manzo Giuseppe Maria reca l’esatta cronologia delle sostituzioni effettuate dalla società odierna reclamante: in particolare, nel secondo tempo, le sostituzioni risultano effettuate due contemporaneamente al minuto 8°, una al minuto 13°, una al minuto 25° ed una al minuto 28°. Ciò risulta riportato in ben due diverse sezioni del referto.

Quanto alla circostanza che sulla copia consegnata alla società (e da questa prodotta) le ultime due sostituzioni risultino entrambe annotate al minuto 28°, essa è contraddetta dall’originale del medesimo referto acquisito agli atti, ove la quarta sostituzione è invece chiaramente annotata siccome intervenuta al minuto 25°. E non vi è dubbio che, in caso di divergenze tra i due documenti, non può che attribuirsi rilievo al documento originale (al di là della non perfetta coincidenza tra originale e copia anche per altri versi).

Accertata pertanto la ricorrenza di n. 4 interruzioni, il reclamo della A.S.D. Napoli Femminile deve essere respinto nella parte in cui sollecita l’annullamento totale delle  sanzioni  e,  viceversa, parzialmente accolto nella misura in cui si ritiene che le sanzioni irrogate possano contenersi nell’ammenda di € 50,00 a carico della società e nell’inibizione per il periodo già scontato al dirigente Palmieri Italo.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Napoli Calcio Femminile di Napoli ridetermina la sanzione nell’ammenda di € 50,00.

Limita la sanzione dell’inibizione al presofferto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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