F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONI UNITE – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 090/CSA del 01/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 49/CSA del 08 Novembre 2018 RICORSO DELL’A.S.D. APRILIA RACING FEMMINILE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NAPOLI FEMMINILE/APRILIA RACING FEMMINILE DEL 14.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 24 del 18.10.2018)

RICORSO  DELL’A.S.D.   APRILIA   RACING   FEMMINILE  AVVERSO  DECISIONI   MERITO   GARA   NAPOLI FEMMINILE/APRILIA RACING FEMMINILE DEL 14.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 24 del 18.10.2018)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile, con la delibera oggi impugnata (Com. Uff. n. 24 del 18.10.2018), accertato che nel corso della gara Napoli Femminile/Aprilia Racing Femminile del 14.10.2018, valevole per il campionato di serie C femminile e terminata con il punteggio di 3-0, la società Napoli Femminile aveva effettuato n. 5 sostituzioni avvalendosi di n. 4 interruzioni del gioco, comminava a carico della società Napoli Femminile la sanzione dell’ammenda di € 300,00 ed a carico del dirigente Palmieri Italo l’inibizione di giorni 14. Ciò sul presupposto che “pur non trattandosi di un errore tecnico o di una violazione di particolare tenuità bensì si è in presenza di una violazione nella quale vanno valutate tutte le circostanze del caso, che potrebbero aver alterato il regolare svolgimento della gara e quindi il suo risultato. Va, infine, valutato anche che la violazione sia stata posta in essere in un ambito dilettantistico e all’interno di questi in un campionato non di categoria superiore”.

Avverso tale delibera ha interposto reclamo la società A.S.D. Aprilia Racing Club Femminile con atto del 22.10.2018.

Premessa la pacifica ricorrenza del fatto storico, che cioè la società Napoli Femminile avesse sostituito n. 5 calciatrici nel corso della gara avvalendosi all’uopo di  n. 4 interruzioni del gioco, la reclamante da un lato contesta l’affermata tenuità della violazione, dall’altro l’erronea riferimento ad un campionato dilettantistico di  categoria inferiore, posto che in  ogni  caso trattavasi di violazione  che aveva consentito alla società Napoli Femminile di schierare una calciatrice che non aveva diritto a partecipare alla gara.

Conclude pertanto per l’assegnazione del risultato di 0-3- in proprio favore.

Il reclamo della A.S.D Aprilia Racing Club Femminile è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

Deve premettersi che, così come risulta dal referto arbitrale, la società Napoli Femminile ha effettuato, nel corso della gara, n. 5 sostituzioni avvalendosi di n. 4 interruzioni del gioco

Ciò premesso, va condivisa la doglianza della reclamante circa l’ingiustificato rilievo attribuito dal Giudice Sportivo al campionato (minore) in cui la violazione sarebbe stata perpetrata, essendo evidente che le conseguenze (sul regolare svolgimento della gara) della avvenuta sostituzione di un calciatore mercè l’utilizzo di un’interruzione non consentita (nel senso se quel calciatore avesse o meno titolo per partecipare alla gara stessa) non possono essere diverse a seconda del tipo di campionato in cui la gara viene disputata.

Sta di fatto che, contrariamente a quanto auspicato dalla reclamante, siffatta irregolarità non è suscettibile di comportare la sanzione della perdita della gara ai sensi dell’art. 17, 5° comma, N.O.I.F..

Premesso che l’art. 74, 2° comma, N.O.I.F.,  per tutte le gare organizzate dalla  Lega Nazionale Dilettanti, consente la sostituzione fino a 5 calciatori/calciatrici, il Com. Uff. n.  9  del  29.8.2018  ha emanato specifiche disposizioni riguardanti le  competizioni  organizzate  dal  Dipartimento  Calcio Femminile per la stagione 2018/2019, disciplinando in particolare per il Campionato di Serie C (art. 6, 1°, 2° e 3° comma), la partecipazione delle calciatrici alle singole gare sia sul piano quantitativo (in numero minimo di 11) che sul piano qualitativo (in relazione all’età ed al tesseramento) e sanzionando espressamente le relative violazioni con la perdita della gara in  applicazione  dell’art.  17,  5°  comma, C.G.S..

La medesima disposizione regolamentare prevede inoltre (4° comma) che “ai sensi dell’art. 74 comma 2 delle N.O.I.F. possono essere sostituite fino a cinque calciatrici per ciascuna squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto, utilizzando a tal fine tre interruzioni nel corso della gara oltre a quella prevista tra i due periodi di gioco”.

Ebbene, è evidente la diversa portata, sul piano disciplinare, dell’utilizzo di una sostituzione oltre le cinque consentite, rispetto alla mera interruzione (oltre le tre consentite) per realizzare le cinque sostituzioni: e ciò non soltanto per l’omessa previsione, in  siffatta  fattispecie,  della  sanzione  della perdita della gara invece prevista per le violazioni di cui al 1°, 2° e 3° comma.

La suddetta disposizione di cui al Com. Uff. n. 9, difatti, mentre nel primo caso si propone di conferire piena effettività al richiamato art. 74, 2° comma, N.O.I.F. anche per il Campionato di Serie C Femminile, ribadendo i limiti entro cui le squadre possono utilizzare il proprio potenziale atletico nel corso di una stessa gara, nel secondo caso appare evidentemente finalizzata ad evitare, per effetto delle plurime sostituzioni consentite, la eccessiva dilatazione dei tempi di svolgimento della gara e la penalizzazione della continuità del gioco.

Le rispettive violazioni, pertanto, non possono venire assoggettate ad un medesimo regime sanzionatorio, per di più particolarmente grave, se non altro in ossequio al generale principio  di gradualità che impone appunto di parametrare la sanzione alla diversa entità della violazione commessa.

Ciò premesso, ritiene questa Corte Sportiva che la punizione della perdita della gara (in applicazione dell’art. 17, 5° comma C.G.S.) possa trovare applicazione solo nel caso di utilizzo di calciatori/calciatrici al di là del numero massimo consentito, perché solo in tal caso si realizzerebbe la fattispecie ivi prevista della partecipazione alla gara di calciatori/calciatrici “che comunque non abbiano titolo per prendervi parte”.

Diversamente, invece, nel caso di sostituzione entro il numero consentito, seppure usufruendo di un’interruzione ulteriore rispetto alle tre previste: in tale ipotesi, difatti, il calciatore ha senz’altro titolo per partecipare alla gara, ancorchè tale partecipazione si concretizzi con modalità che, lungi dall’influire significativamente sul regolare svolgimento della gara stessa, ne abbiano solo comportato la momentanea interruzione (seppure illegittima).

A ciò si aggiunga, vista la puntuale annotazione delle sostituzioni contenuta nel referto, che l’arbitro ha evidentemente ritenuto di non poter impedire una quarta o una quinta interruzione per far luogo ad una sostituzione consentita: il che rende di dubbia utilità sul piano pratico, oltre che di dubbia logica, la prevista divaricazione tra il numero delle sostituzioni ed il numero delle interruzioni.

In definitiva, poiché la mera interruzione (non consentita) funzionale alla sostituzione (consentita) di un calciatore/calciatrice, riveste rilievo del tutto marginale rispetto al regolare svolgimento della gara, il reclamo della A.S.D. Aprilia Racing Team Femminile deve essere respinto.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Aprilia Racing Femminile di Aprilia (Latina).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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