F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 092/CSA del 06/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 84/CSA del 25 Gennaio 2019 RICORSO DELL’U.S. CATANZARO 1929 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. FERRARA ROBERTO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO BERRETTI RENDE/CATANZARO DEL 12.1.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 79/TB del 16.1.2019)

RICORSO DELL’U.S. CATANZARO 1929 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. FERRARA ROBERTO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO BERRETTI RENDE/CATANZARO  DEL  12.1.2019  (Delibera  del  Giudice  Sportivo  presso  la  Lega  Italiana  Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 79/TB del 16.1.2019)

Con il ricorso indicato in epigrafe la U.S. Catanzaro 1929 ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico che ha inflitto la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Ferrara Roberto perché “al termine della gara teneva una condotta violenta, con contatto fisico, nei confronti di un avversario a cui rivolgeva gravi minacce”.

La società reclamante ha fondato le proprie richieste di revoca della squalifica  inflitta  al Ferrara, sostenendo che l’autore dei fatti antiregolamentari avvenuti al termine della gara e che hanno in seguito determinato la sanzione della squalifica da parte del Giudice di prime cure, non fosse il Ferrara ma eventualmente il numero 17 del Catanzaro. Al riguardo sono state prodotte autodichiarazioni di tutti i tesserati presenti del Catanzaro i quali affermavano, con assoluta certezza, che il calciatore Ferrara Roberto, sostituito intorno alla mezz’ora del secondo tempo, al momento dei fatti riportati dall’Arbitro, che riguardavano effettivamente battibecchi tra due giocatori delle squadre, non era presente sul terreno di gioco in quanto aveva già abbandonato anche il campo per destinazione, essendosi recato nello spogliatoio.

La Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, rileva che le deduzioni difensive non possono trovare accoglimento.

La condotta violenta e le gravi minacce di cui si è reso autore il Ferrara risultano incontestabilmente provati dal referto del Direttore di gara il quale, sentito telefonicamente per chiarimenti, ha confermato con assoluta certezza l’individuazione del Ferrara quale autore degli illeciti allo stesso ascritti, individuazione che non può essere superata né dai meri dubbi insinuati dalla reclamante che il responsabile delle violazioni disciplinari fosse diverso né dalle dichiarazioni prodotte nelle quali si afferma genericamente l’assenza del Ferrara sul terreno di gioco al momento del fatto, risolvendosi gli uni e le altre in mere prospettazioni di parte prive di qualsiasi supporto probatorio obiettivo.

Conseguentemente, non è possibile ritenere accertata l’individuazione di un terzo, asserito autore degli atti, e affermare l’esenzione di responsabilità del Ferrara, posto che gli elementi offerti dalla difesa non possono, nel caso di specie, scalfire la fede probatoria privilegiata di cui gode il referto arbitrale, e ciò anche alla luce dei chiarimenti resi dal Direttore di gara come in precedenza evidenziati.

Pertanto la natura degli addebiti e la reiterazione dei comportamenti illeciti posti in essere dal Ferrara nei confronti di un avversario, fanno ritenere congrua la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Catanzaro 1929 di Catanzaro

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it