F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 092/CSA del 06/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 84/CSA del 25 Gennaio 2019 RICORSO DEL SIG. LIVERANI FABIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA LECCE/BENEVENTO DEL 19.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 91 del 22.01.2019)

RICORSO  DEL  SIG.  LIVERANI  FABIO  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  1  GIORNATA EFFETTIVA   DI   GARA   INFLITTA   AL   RECLAMANTE   SEGUITO   GARA   LECCE/BENEVENTO   DEL   19.01.2019

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 91 del 22.01.2019)

Con atto, spedito in data 22.1.2019, il sig. Liverani, Fabio preannunciava la proposizione di reclamo, con procedura d’urgenza, avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (pubblicata sul Com. Uff. n. 91 del 22.1.2019 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Lecce/Benevento, disputatasi in data 19.1.2019, era stata irrogata, a carico dello stesso la squalifica per 1 giornata effettiva di gara.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, il sig. Liverani faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Quanto all’ammissibilità del ricorso, questa Corte non ignora che l’art. 36 bis, comma  8, prevede, tra l’altro, che “Il procedimento d’urgenza non può essere altresì richiesto nel caso  di squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l’uso di immagini televisive come fonte di prova”; trattasi di disposizione che, come noto, trova applicazione con riferimento alla squalifica per una giornata comminata ad un calciatore; orbene, trattandosi di una previsione che costituisce eccezione alla regola generale di accesso alla tutela giurisdizionale, sebbene nel settore della giustizia sportiva, deve essere interpretata in modo rigoroso e non  è, pertanto, suscettibile di applicazione analogica; pertanto, tale previsione non può trovare applicazione nel caso che ci occupa in cui viene in rilievo la sanzione inflitta ad un allenatore e non ad un calciatore.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia fondato.

Ed invero, pur essendo indubbio che la condotta, posta in essere dal Liverani, meriti una adeguata sanzione, trattandosi, di un comportamento irriguardoso nei confronti del Direttore di Gara; purtuttavia, questa Corte ritiene che la sanzione possa essere rideterminata, anche alla luce di alcuni precedenti di questa Corte, in parte citati dallo stesso ricorrente, nell’ammonizione con diffida oltre all’ammenda di € 2.000,00.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Liverani Fabio ridetermina la sanzione nell’ammonizione con diffida e all’ammenda di € 2.000,00

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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