F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 097/CSA del 21/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 68/CSA del 21 Dicembre 2018 RICORSO DELLA POL. TAMAI A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. BIANCHINI GIUSEPPE SEGUITO GARA TAMAI/TRENTO DEL 12.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 62 del 13.12.2018)
RICORSO DELLA POL. TAMAI A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. BIANCHINI GIUSEPPE SEGUITO GARA TAMAI/TRENTO DEL 12.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 62 del 13.12.2018)
La Polisportiva Tamai ASD ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 62 del 13.12.2018 con la quale, in riferimento alla gara tra Polisportiva Tamai/Trento del 12.12.2018, ha comminato la squalifica all’allenatore sig. Giuseppe Bianchini per 2 gare effettive “per aver protestato con termini irriguardosi all’indirizzo del Direttore di gara, allontanato”.
A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della sanzione ad una giornata la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.
In particolare ha evidenziato la eccessività della sanzione rispetto al comportamento posto in essere, affermando di aver tenuto una condotta assolutamente non ingiuriosa e irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.
Il ricorso va accolto in quanto effettivamente il comportamento del Bianchini non può qualificarsi come ingiurioso o irriguardoso e pertanto la sanzione va ridotta ad 1 giornata.
Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Pol. Tamai A.S.D. di Pordenone, riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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