F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 111 CSA del 12/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 056/CSA DEL 23 NOVEMBRE 2018 2. RICORSO DELL’A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMONIZIONE E DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA AL CALC. DZEKO EDIN SEGUITO GARA NAPOLI/ROMA DEL 28.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 73 del 30.10.2018)

2.       RICORSO DELL’A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMONIZIONE E DELL’AMMENDA  DI

€ 2.000,00 INFLITTA AL CALC. DZEKO EDIN SEGUITO GARA NAPOLI/ROMA DEL 28.10.2018 (Delibera del

Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 73 del 30.10.2018)

 

Con atto in data 31.10.2018, la Società A.S. Roma S.p.A. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega di Serie A (pubblicata sul Com. Uff. n. 73 del 30.10.2018 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Napoli/Roma del Campionato di Serie A TIM, disputatasi in data 28.10.2018, erano state irrogate, a carico del calciatore Edin Dzeko della stessa Società, l’ammonizione e l’ammenda di € 2.000,00.

Dette sanzioni erano state irrogate nei confronti del calciatore “per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria”.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società A.S. Roma S.p.A. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Con i motivi scritti, la ricorrente deduceva come la condotta del proprio tesserato fosse stata ingiustamente sanzionata come simulatoria in quanto, nell’episodio rilevante, verificatosi al 10° del secondo tempo, il calciatore Dzeko fosse semplicemente caduto a seguito di un contrasto di gioco con il difensore Raul Albiol e, successivamente allo scontro, lo stesso Dzeko non avesse minimamente protestato o invocato il calcio di rigore.

La A.S. Roma richiedeva, quindi, la revoca della sanzione pecuniaria inflitta ai danni del proprio calciatore, depositando, come prova documentale a sostegno del proprio ricorso, le immagini fotografiche relative all’azione di gioco.

Alla riunione del 23.11.2018, era presente, l’Avv. Antonio Conte, in rappresentanza della Società ricorrente, che insisteva nella richiesta di accoglimento del ricorso.

Deve osservarsi preliminarmente che tanto la prova fotografica prodotta dalla Società ricorrente, quanto l’istanza di utilizzo di prova televisiva sono inammissibili.

Invero, è d’uopo ricordare che il processo sportivo ha natura dispositiva, sulla scorta del rinvio operato del Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I. al processo civile ordinario per tutte le fattispecie non espressamente disciplinate (art. 2, comma IV). In forza di tale rinvio, trova applicazione l’art. 345 c.p.c., ai sensi del quale in sede di appello non sono ammessi mezzi di prova e non possono essere prodotti documenti per i quali non sia stata presentata tempestiva richiesta in primo grado.

Pertanto, nell’ipotesi di simulazione accertata dall’arbitro e da lui sanzionata in campo, è onere della parte che contesta la verbalizzazione domandare, sin dal giudizio di prime cure, il ricorso alla prova televisiva. In altri termini, l’intempestivo esperimento delle istanze probatorie in primo grado determina la decadenza dalla facoltà di richiedere la prova televisiva in sede di gravame.

Alla luce di quanto sopra, l’odierno ricorso presentato dalla A.S. Roma S.p.A. – con il quale si contesta non già l’entità della sanzione irrogata, bensì la ricostruzione e la  qualificazione  della condotta del calciatore Dzeko operata dal direttore di gara – risulta inammissibile.

Per questi motivi la C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società

A.S. Roma S.p.A. di Roma.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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