F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 111 CSA del 12/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 056/CSA DEL 23 NOVEMBRE 2018 1. RICORSO DEL VENEZIA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2018 INFLITTA AL SIG. SERVI ALESSANDRO SEGUITO GARA VENEZIA/HELLAS VERONA DEL 21.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 47 del 23.10.2018)

1.       RICORSO DEL VENEZIA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2018 INFLITTA AL SIG. SERVI ALESSANDRO SEGUITO GARA VENEZIA/HELLAS VERONA DEL 21.10.2018 (Delibera del

Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 47 del 23.10.2018)

 

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale,

-        Vista l’impugnata delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico adottata in data 23.10.2018, con la quale è stata inflitta al dirigente accompagnatore del F.C. Venezia signor Alessandro Servi la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 31.12.2018 in seguito alla gara Venezia/Hellas Verona del 21.10.2018 “per avere, al 18° del secondo tempo, contestando una decisione arbitrale afferrato per un braccio un Assistente strattonandolo; per avere, al termine della gara, entrato nello spogliatoio dell’Arbitro, per espletare le formalità di fine gara, rivolto allo stesso espressioni ingiuriose”;

-        Esaminato il ricorso presentato in data 31 ottobre 2018, proposto dalla predetta società, in fatto e diritto;

-        Appurato che nel rapporto del direttore di gara, signor Eugenio Abbattista, nella sezione “osservazioni” riferite al “Comportamento dei Dirigenti e degli altri tesserati ammessi in campo” si legge che “al 18’ del 2°T su segnalazione del mio primo assistente allontanavo il sig. Servi Alessandro dirigente accompagnatore del Venezia come da motivazioni nell’allegato rapporto dell’assistente. A fine gara lo stesso sig. Servi Alessandro entrato nel mio spogliatoio con il dirigente accompagnatore dell’H Verona sig. Mazzola Sandro per l’espletamento e la compilazione del riquadro sostituzioni proferiva nei miei confronti le seguenti parole: “(…) l’ho rivisto è rigore netto come hai fatto a non darlo”. Invitato a terminare la procedura senza ulteriori commenti lo stesso (incomprensibile n.d.r.) affermando: “Sei un permaloso con te non si può parlare (…) ogni volta è così”. Il tutto non ritirando i documenti della sua società, che venivano ritirati successivamente da dirigente addetto all’arbitro” (le parti tra parentesi con punti sostituiscono le parole sconvenienti pronunciate dal dirigente  del Verona);

Appurato ancora che, dal rapporto dell’assistente, signor Orlando Pagnotta, si legge testualmente che “al 18’ del II tempo richiamavo l’attenzione dell’arbitro per far allontanare il sig. Servi Alessandro, dirigente accompagnatore della società ospitante Venezia. Lo stesso, in seguito ad una decisione protestava urlando, mi afferrava con forza il braccio sx e mi strattonava per diversi secondi”;

-        Tenuto conto che, nel ricorso proposto,  la  società  Venezia FC  contesta  la valutazione significativamente negativa operata dal giudice sportivo in ordine al comportamento assunto dal signor Servi in occasione dei fatti come sopra ricostruiti, segnalando in particolare come il dirigente del Venezia FC ha sì posto in essere comportamenti inadeguati in entrambe le occasioni sopra riferite, ma nel caso riguardante l’assistente egli non ha mai posto in essere reazioni accompagnate da violenza fisica e nei confronti del direttore di gara non ha mai rivolto allo stesso direttamente frasi ingiuriose o offensive;

- Constatato che la condotta ascritta al dirigente del Venezia FC risulta essere descritta nel rapporto del primo assistente il quale mai ha fatto riferimento a violenza fisica, limitandosi a riferire di aver subito uno strattonamento ad un braccio per alcuni secondi e nella relazione del direttore di gara,

 

rispetto alla quale può con evidenza leggersi come le frasi inopportune (in realtà una sola parola, ripetuta, che in alcuni casi è divenuta una sorta di “intercalare gergale” comunemente tollerato) non fossero direttamente rivolte all’indirizzo del medesimo direttore di gara ma erano utilizzate come un rafforzamento della manifestazione di disappunto per una decisione arbitrale;

- Ritenuto che, le circostanze segnalate dal ricorrente al manifestarsi delle quali, ad avviso dello stesso, il Giudice sportivo avrebbe dovuto considerare più modesta l’azione, rispetto a quanto è stato valutato nel provvedimento oggetto di reclamo, possono incontrare parziale condivisione da parte di questa Corte ai soli fini di una attenuazione della sanzione inflitta;

- Ritenuto quindi che, per quanto si è sopra osservato, pur dovendosi considerare la condotta posta in essere dal signor Servi in entrambi gli episodi significativamente inopportuna, essa va cumulativamente circoscritta nell’alveo della “veemenza eccessiva”, di talché sussistono i presupposti per riformare la decisione assunta dal Giudice sportivo, in parziale accoglimento del ricorso proposto, infliggendo al signor Servi la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 15.12.2018.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Venezia

F.C. di Mestre (Venezia) riduce la sanzione dell’inibizione fino a tutto il 15.12.2018).

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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