F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 113/CSA del 12/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 063/CSA del 13 Dicembre2018 2. RICORSO DELLO SPEZIA CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 4.000,00 INFLITTA AL SIG. GUIDO ANGELOZZI SEGUITO GARA ASCOLI/SPEZIA DEL 1°.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 71 del 4.12.2018)

2.       RICORSO DELLO SPEZIA CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 4.000,00 INFLITTA AL SIG. GUIDO ANGELOZZI SEGUITO GARA ASCOLI/SPEZIA DEL 1°.12.2018 (Delibera del Giudice

Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 71 del 4.12.2018)

 

La Spezia Calcio S.r.l. ha presentato ricorso avverso la sanzione dell’ammenda di € 4.000,00 al sig. Guido Angelozzi, dirigente della società, seguito gara Ascoli/Spezia del 11.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 71 del 4 dicembre 2018) inflittagli per avere, al termine della  gara,  negli spogliatoi,  rivolto agli Ufficiali di gara espressioni irriguardose.

La Società ricorrente contesta l’illeggittimità e comunque l’eccessiva gravosità e severità della sanzione comminata sostenendo il proprio dubbio sull’effettiva presenza del signor Guido Angelozzi negli spogliatoi al termine della gara e pertanto sulla credibilità del riconoscimento dello stesso da parte del Direttore di gara.

Chiede pertanto, la Società ricorrente, l’annullamento e/o la revoca della sanzione impugnata e, in subordine, una riduzione della stessa volendo considerare le espressioni rivolte agli ufficiali di gara tali da non meritare una sanzione tanto rilevante. A sostegno di ciò chiede che venga confrontato il presente ricorso con precedenti decisioni di questa Corte in merito a fatti analoghi.

La Corte, esaminato il ricorso, ritiene che non può esser messa in dubbio la capacità e facoltà del Direttore di gara circa il riconoscimento dei giocatori e degli appartenenti ad entrambe le società disputanti la gara ma di accogliere parzialmente il ricorso.

La condotta del Signor Angelozzi, difatti, pur meritevole di sanzione, non può essere qualificabile come offensiva nei confronti dell’onore e decoro degli ufficiali di gara bensì meramente irriguardosa.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Spezia Calcio S.r.l. di La Spezia riduce la sanzione dell’ammenda ad € 2.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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