F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 113/CSA del 12/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 063/CSA del 13 Dicembre2018 3. RICORSO DELL’ASCOLI CALCIO 1898 F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. NINKOVIC NIKOLA SEGUITO GARA ASCOLI/SPEZIA DEL 1°.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 71 del 4.12.2018)

 

3.       RICORSO DELL’ASCOLI CALCIO 1898 F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. NINKOVIC NIKOLA SEGUITO GARA ASCOLI/SPEZIA DEL

1°.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 71 del 4.12.2018)

 

Con atto, spedito in data 5.12.2018, la società Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti Serie B (pubblicata sul Com. Uff. n. 71 del 4.12.2018 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Ascoli/Spezia, disputatasi in data 1.12.2018, era stata irrogata, a carico del calciatore  della predetta Società, sig. Ninkovic Nicola, la squalifica per 3 giornate effettive di gara.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la società Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia parzialmente fondato.

Al proposito, si osserva come la Società ricorrente non abbia fornito elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'Arbitro che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo alla condotta, posta in essere dal calciatore Ninkovic.

Nel proprio referto, il Direttore di Gara ha descritto, in modo puntuale, la condotta del calciatore, riferendo che lo stesso, all’atto della notifica della seconda ammonizione e conseguente espulsione, mostrava un atteggiamento intimidatorio nei confronti dello stesso Direttore di Gara, avvicinandosi a questo ultimo agitando le braccia e venendo bloccato dall’intervento dei propri compagni di squadra; circostanza, quest’ultima, che esclude, in radice, la possibilità di considerare plausibile la ricostruzione dei fatti, offerta dalla Società ricorrente, ovvero che il Direttore di Gara avrebbe scambiato per minaccioso  ed  aggressivo  un  atteggiamento  che  era,  in  realtà,  frutto  della  “rabbia  interna”  del

calciatore Ninkovic per essere stato ammonito ed espulso dal campo, a suo dire immotivatamente; un calciatore frustrato pone in essere altri e diversi comportamenti e non si avvicina, invece, al Direttore di Gara agitando le braccia; condotta, quest’ultima, che denota, invece, come il destinatario della stessa fosse, chiaramente, il Direttore di Gara.

Né merita di essere valorizzato il fatto che il calciatore Ninkovic non abbia rivolto, nei confronti del Direttore di Gara, espressioni verbali ingiuriose e neppure irriguardose, atteso che, come noto, le condotte irriguardose possono consistere non solo  in parole ma anche in  gesti e comportamenti materiali.

A quanto sopra, si aggiunga che, per come più volte osservato da questa Corte, condotte, quale quella posta in essere dal calciatore Ninkovic, proprio perché  proveniente da un calciatore professionista che, come noto, rappresenta un modello per i tantissimi giovani che si appassionano al mondo del calcio, rischiano di creare in questi ultimi la distorta convinzione della scarsa gravità, per non dire addirittura della liceità, di simili comportamenti.

Quanto alla entità della sanzione, si ritiene congrua la squalifica per due giornate effettive di

gara.

Per questi motivi, la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla

società Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A. di Ascoli Piceno, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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