F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 132/CSA del 16/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 066/CSA del 14 Dicembre 2018 RICORSO DELLA CASERTANA F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BLONDETT EDOARDO SEGUITO GARA RENDE/CASERTANA DEL 2.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 116/DIV del 4.12.2018)

 

RICORSO DELLA CASERTANA F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BLONDETT EDOARDO SEGUITO GARA RENDE/CASERTANA DEL

2.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 116/DIV del 4.12.2018)

 

Con ricorso regolarmente introdotto, la Societa’ Casertana Fc ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 116 DIV del 4.12.2018, con la quale è stata inflitta al calciatore Blondett Edoardo la squalifica per 3 gare effettive “perchè indirizzava uno sputo verso un avversario colpendolo in viso”.

Eccepisce la reclamante l’eccessiva gravosità e severità della sanzione comminata dal Giudice di prime cure, perché il comportamento del calciatore non sarebbe stato da qualificare violento, quanto piuttosto scorretto ed antisportivo, con conseguente applicabilità alla fattispecie della previsione di cui all’art. 19 comma IV lett. A.

Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento.

Secondo la difesa del calciatore, il gesto sarebbe scorretto ed antisportivo perché nella fattispecie non sarebbe ipotizzabile la volontà di attingere l’avversario che, come certificato dall’assistente arbitrale nel proprio referto, si sarebbe trovato alla distanza di due metri. Distanza che avrebbe reso “di estrema improbabilità” la possibilità di colpire l’avversario.

La censura è infondata perché quanto assunto dalla difesa nel definire “sovrumane”  le capacità di colpire con uno sputo una persona a distanza di due metri. Si appalesa un’affermazione di principio del tutto non condivisibile e contrastata da massime di esperienza. Inoltre, vale ricordare che il gesto sanzionato è stato sempre ritenuto rilevante a prescindere dal fatto che il destinatario di esso sia stato effettivamente attinto.

La condotta imputata al Blondett è meritevole della sanzione irrogata con la decisione della quale si domanda la riforma e assolutamente congrua rispetto alla gravità del fatto contestato.

 

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Casertana F.C.

S.r.l. di Caserta.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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