F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 132/CSA del 16/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 066/CSA del 14 Dicembre 2018 RICORSO DELL’A.C. CUNEO 1905 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CUNEO/VIRTUS ENTELLA DEL 28.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 111/DIV del 30.11.2018)

RICORSO DELL’A.C. CUNEO 1905 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CUNEO/VIRTUS ENTELLA DEL 28.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 111/DIV del 30.11.2018)

 

L’A.C. Cuneo 1905 S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicata sul Com. Uff. n. 111 del 30.11.2018 con la quale, in riferimento alla gara tra Cuneo e Virtus Entella del 28.11.2018 valevole per il Campionato di Serie C 2018/2019 – Girone A, ha così deciso: “il Giudice  Sportivo  letti  gli  atti  ufficiali,  esaminato  il  ricorso  presentato  nei  termini dalla società Vrtus Entella S.r.l. rileva: che nella gara in  oggetto,  al  minuto  45  del  secondo  tempo, l’arbitro procedeva all’ammonizione del calciatore Paolini Simone n. 24 della società Cuneo, il quale era già stato ammonito al minuto 16 del secondo tempo; che, come risulta dagli atti ufficiali nonché dalla distinta consegnata dall’arbitro alle società, come da prassi al termine della gara, alla predetta doppia ammonizione non ha fatto seguito la necessaria espulsione del  calciatore;  che  tale  mancato provvedimento ha creato un non superabile squilibrio  nel  potenziale  tecnico  delle  squadre contendenti, negli ultimi 4 (quattro) minuti dello svolgimento della gara; che tale  situazione  non permette di ritenere conforme alle regole il complessivo svolgimento della gara ed il risultato maturato sul campo; che risulta pertanto accertato l’errore tecnico da parte dell’Arbitro;  tutto  ciò  considerato delibera di accogliere il reclamo presentato dalla società Virtus Entella S.r.l.  e,  conseguentemente, assume i seguenti provvedimenti: 1) annullamento del risultato conseguito sul campo di  1-1,  quale riportato nel referto di gara redatto dall’Arbitro; 2) ordine di ripetizione della gara in quanto non regolarmente svolta, demandando alla Lega di competenza la fissazione della data e dell’orario di svolgimento; 3) squalifica per una gara effettiva  del  calciatore  Paolini  Simone  della  società  Cuneo 1905 srl. La tassa va restituita”.

A sostegno dell’impugnazione - diretta ad ottenere in via preliminare e pregiudiziale l’inammissibilità del gravame promosso in prime cure dalla Virtus Entella per violazione dell’art. 29 commi 2, 3 e 4 con integrale annullamento della decisione del Giudice Sportivo e  conseguente conferma del risultato conseguito sul terreno di gioco nonchè l’inammissibilità della richiesta di atti e successive controdeduzioni della Virtus Entella stante la violazione dell’art. 36 bis comma 2 del C.G.S. e nel merito l’annullamento della delibera del Giudice Sportivo con conseguente conferma del risultato conseguito sul campo di gioco – la ricorrente ha proposto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha dedotto la illegittimità ed erroneità della delibera del Giudice Sportivo stante la mancata presentazione del preannuncio di reclamo ai sensi dell’art. 29 comma 4 del C.G.S.. Al riguardo l’A.C. Cuneo ha affermato che nessuna valenza può essere attribuita al preannuncio di reclamo consegnato al Direttore di gara redatto e sottoscritto dal segretario sportivo in quanto soggetto non munito dei poteri di rappresentanza e comunque non seguito da idoneo documento inoltrato al Giudice Sportivo entro le 24 ore del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce.

In secondo luogo la ricorrente ha dedotto la tardività della richiesta di atti da parte della Virtus Entella in quanto in violazione dell’art. 36 bis comma 2 del C.G.S.. Al riguardo l’A.C. Cuneo ha evidenziato il fatto che la dichiarazione di reclamo, peraltro priva di valenza, è stata formulata in data 30.11.2018 mentre la richiesta di atti è stata inoltrata in data 3.12.2018.

Infine la ricorrente ha dedotto nel merito la erroneità della delibera del Giudice Sportivo in quanto il Direttore di gara non avrebbe mai ammesso alcun errore tecnico da parte sua.

All’udienza del 14.12.2018 la Corte Sportiva di Appello Nazionale ha preso in considerazione l’ulteriore documentazione inoltrata dalla segreteria del Giudice Sportivo della Lega Pro contenente in particolare la pec inviata dalla Virtus Entella il 29.11.2018 alla Giustizia Sportiva della Lega Pro e al Cuneo Calcio contenente il reclamo riguardante la regolarità della gara di campionato tra l’A.C. Cuneo e la Virtus Entella.

Le parti ne hanno preso atto ed entrambe hanno discusso anche in ordine a tale ulteriore documentazione.

La Corte ritiene infondato il ricorso in quanto la Virtus Entella ha comunque inoltrato tempestivamente a mezzo pec il reclamo al Giudice Sportivo, atto che contiene la volontà di reclamare e assorbe l’esigenza di un preannuncio di reclamo.

Quanto agli altri motivi proposti dalla ricorrente essi si rivelano irrilevanti ai fini del decidere e/o infondati.

Quanto ai motivi procedurali, gli stessi, infatti, si devono ritenere assorbiti da quanto sopra argomentato, in ordine alla non necessaria proposizione del preannuncio allorquando il reclamo sia presentato nei termini previsti per il primo.

Quanto al merito, del pari deve ritenersi la infondatezza delle deduzioni difensive, atteso che la mancata espulsione del calciatore raggiunto da due ammonizioni ha comportato la indebita partecipazione dello stesso alla gara per circa 4 minuti e, quindi, per un lasso di tempo che non può ritenersi irrilevante ai fini della regolarità della gara.

Ne consegue l’infondatezza del ricorso.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Cuneo di Cuneo.

 

 

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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