F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 131/CSA del 16/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 061/CSA del 6 Dicembre 2018 RICORSO DELL’A.S.D. PERUGIA FUTSAL AVVERSO A SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PERUGIA CF/PELLETTERIE C5 DEL 18.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 316 del 21.11.2018)

RICORSO  DELL’A.S.D.  PERUGIA  FUTSAL  AVVERSO  A  SANZIONE  DELL’AMMENDA  DI  €  500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PERUGIA CF/PELLETTERIE C5 DEL 18.10.2018 (Delibera del

Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 316 del 21.11.2018)

 

LA ASD Perugia Futsal proponeva reclamo avverso la delibera del Giudice sportivo di cui al Com. Uff. del 21.11.2018, con la quale, in riferimento alla gara contro la ASD Pelletterie C5 disputatasi il 21.11.2018 era stata irrogata la sanzione dell’ammenda di € 500,00 sia per non aver predisposto, nonostante la richiesta fatta prima dell’incontro, apposito locale adibito  a  spogliatoio  per  l’arbitro donna, sia perché alcuni  sostenitori, nel  corso della gara, avevano rivolto  gesti e frasi offensive all’indirizzo degli arbitri.

A sostegno del reclamo il Perugia deduceva che alcuni addetti della società erano prontamente intervenuti per accompagnare fuori dalla struttura sportiva i due tifosi che avevano usato epiteti irriguardosi nei confronti dell’arbitro. Tale immediato intervento era da considerarsi pienamente in linea con la condotta da sempre tenuta dalla società reclamante nelle competizioni sportive costantemente ispirata al pieno rispetto dei principi di correttezza, lealtà e probità che caratterizzano l’ordinamento sportivo.

Quanto al non aver predisposto un apposito spogliatoio per l’arbitro donna, la società osservava che lo spogliatoio autonomo era stato, in realtà, predisposto ma l’arbitro donna avrebbe poi preferito, per ragioni di distanza, usufruire di altro spogliatoio in uso non esclusivo ma più vicino a quello dei colleghi.

Il ricorso non merita accoglimento.

La circostanza relativa alle frasi offensive rivolte all’arbitro è, in realtà, pacificamente ammessa dalla società reclamante la quale si limita a sottolineare di essere prontamente intervenuta per allontanare i tifosi responsabili dell’accaduta. Comportamento, questo, certamente apprezzabile, che tuttavia non scalfisce minimamente il censurabile evento e giustifica la sanzione.

Quanto alla questione dello spogliatoio la società, in maniera piuttosto confusa, asserisce che sia stata una scelta dell’arbitro quella di usare, in alternanza con arbitri uomini, il loro spogliatoio, ma siffatta ricostruzione  risulta priva di  riscontri oggettivi. Deve  ritenersi, pertanto, che  anche  questa violazione vi sia stata, così come riferito nel referto arbitrale.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Perugia Futsal di Perugia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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