F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 099/CSA del 21/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 89/CSA del 1 Febbraio 2019 RICORSO DELL’A.S.D. FORTITUDO MOZZECANE CALCIO FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 300,00 ALLA SOCIETÀ; INIBIZIONE FINO AL 23.01.2019 ALLA SIG.RA MARTA MAGALINI, INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA RAVENNA WOMEN/FORTITUDO MOZZECANE DEL 14.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 53 del 17.01.2019 – Com. Uff. 55 del 18.01.2019)

RICORSO DELL’A.S.D. FORTITUDO MOZZECANE CALCIO FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 300,00 ALLA SOCIETÀ; INIBIZIONE FINO AL 23.01.2019 ALLA SIG.RA MARTA MAGALINI,  INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA RAVENNA WOMEN/FORTITUDO MOZZECANE DEL 14.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 53 del 17.01.2019 – Com. Uff. 55 del 18.01.2019)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile infliggeva la sanzione della inibizione fino al 23.01.2019 a carico della dirigente responsabile della società ricorrente sig.ra Marta Megalini (peraltro già spirata), oltre alla ammenda di € 300,00 alla società ricorrente, quale seguito gara Ravenna Women/ASD Fortitudo Mozzecane del 14.01.2019 (Com. Uff. nn. 53 e 55 del 17-18.01.2019 - Campionato Primavera) ritenendo, basandosi sul rapporto arbitrale, che fosse stata effettuata una sostituzione in più rispetto a quelle consentite dalla vigente normativa, in grado di condizionare la gara.

Avverso la decisione del Giudice Sportivo sporgeva reclamo la società A.S.D. Fortitudo Mozzecane prospettando, in particolare, una ricostruzione della dinamica delle sostituzioni volta a evidenziarne la regolarità.

L’Arbitro, sentito durante la riunione in merito al contrasto tra la ricostruzione della dinamica delle sostituzioni prospettata dalla società e la ricostruzione da egli refertata, ha rappresentato di non essere in grado di confermare con assoluta certezza la ricostruzione della dinamica indicata nel rapporto arbitrale né di smentire puntualmente quanto obiettato dalla società.

Il reclamo è pertanto fondato, stante la riscontrata assenza di prova certa della violazione contestata.

Per questi motivi la C.S.A. sentito l’arbitro in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Fortitudo Mozzecane Calcio Femminile di Mozzecane (Verona) annulla le sanzioni inflitte.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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