F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 099/CSA del 21/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 89/CSA del 1 Febbraio 2019 RICORSO DELL’U.S.D. LAVAGNESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2019 INFLITTA AL CALC. DI LISI SIMONE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES UNDER 19 LAVAGNESE 1919/REAL FORTE QUERCETA S.R.L. DEL 19.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 23.1.2019)

RICORSO  DELL’U.S.D.  LAVAGNESE  1919  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  FINO  AL 31.12.2019  INFLITTA  AL  CALC.  DI  LISI  SIMONE  SEGUITO  GARA  CAMPIONATO  NAZIONALE  JUNIORES UNDER 19 LAVAGNESE 1919/REAL FORTE QUERCETA S.R.L. DEL 19.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 23.1.2019)

La U.S.D. Lavagnese 1919 ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 46 del 23.1.2019 con la quale, in riferimento alla gara di campionato Juniores Nazionali tra USD Lavagnese 1919 e Real Forte Querceta del 19.1.2019, ha comminato al calciatore Di Lisi Simone la squalifica fino al 31.12.2019 con la seguente motivazione: “espulso per avere rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del Direttore di gara, alla notifica del provvedimento disciplinare cercava di aggredire fisicamente l’Arbitro senza tuttavia riuscirci per l’intervento dei propri compagni che lo bloccavano. Nella circostanza, inoltre, rivolgeva espressione minacciosa all’indirizzo del medesimo e gli lanciava uno sputo senza tuttavia colpirlo”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha evidenziato il fatto che trattasi di calciatore di giovane età che durante la Stagione Sportiva non aveva mai avuto comportamenti fuori dalle regole e che non aveva intenzione di aggredire l’Arbitro.

Il ricorso va accolto in quanto il comportamento assunto dal Di Lisi merita di essere sanzionato ma in una misura diversa in considerazione del fatto che non vi è stato contatto con l’Arbitro.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D.  Lavagnese  1919  di  Lavagna  (Genova)  ridetermina  la  sanzione  della  squalifica  fino  al 30.06.2019.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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