F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 103 CSA DEL 28/02/2019 (MOTIVAZIONI) CON RIFERIMENTO AL C.U. N. 095 DEL DEL 14.02/2018 1. RICORSO DEL CALCIATORE BARWUAH ENOCK AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FANFULLA/PAVIA DEL 20.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 80 del 23.1.2019)

1.       RICORSO DEL CALCIATORE BARWUAH ENOCK AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE  EFFETTIVE  DI  GARA  INFLITTA  AL  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  FANFULLA/PAVIA  DEL

20.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 80 del 23.1.2019)

 

Con ricorso regolarmente introdotto, il calciatore Enok Barwuah ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 80 del 23.01.2019, con la quale è stata inflitta la sanzione della squalifica per 7 gare effettive per avere “a gioco fermo colpito un calciatore avversario con una manata al petto. Alla notifica del provvedimento disciplinare, metteva le mani al petto dell’arbitro e lo spingeva facendolo indietreggiare di circa un metro”

Contesta il reclamante la dinamica dei fatti così come descritti nel referto arbitrale dal direttore di gara: “colpiva con una manata al petto, a gioco fermo un avversario caduto a terra insieme a lui dopo un contrasto. Dopo la notifica dell’espulsione mi spingeva mettendomi le mani al petto e facendomi arretrare di un metro”, sia perché negli atti ufficiali di gara non si è stata descritta reale la dinamica dell’episodio, in particolare il fatto che il reclamante ha ricevuto un calcio dall’avversario, sia perché in occasione dell’episodio avvenuto subito dopo la notifica dell’espulsione, la protesta, consistita nel mettere “le mani al petto” dell’arbitro, sarebbe stata priva del connotato della violenza.

Per tale ragione è stato richiesto l’annullamento della squalifica o, in subordine, la riduzione della stessa ad un numero di giornate proporzionate al fatto, come effettivamente accaduto.

Ritiene la Corte che il reclamo meriti parziale accoglimento.

Secondo il reclamante l’intenzione iniziale dell’arbitro non sarebbe stata quella di espellerlo, quanto piuttosto di ammonirlo.

Il Direttore di gara avrebbe cambiato idea a seguito delle vibranti proteste dei calciatori della squadra avversaria. Inoltre, ricevuta la notifica del provvedimento di espulsione, il reclamante avrebbe posto una mano sul petto dell’arbitro, con un gesto sicuramente non violento.

Sentito l’arbitro, lo stesso ha smentito la tesi del reclamante, circa la sua iniziale volontà di ammonire e non espellere il calciatore.

Dalla ricostruzione operata dal Direttore di gara emerge, comunque, che nel gesto posto in essere dal calciatore non è da ravvisare la condotta violenta, che ha determinato il Giudice Sportivo a comminare la sanzione di 7 gare.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro, accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dal calciatore Barwuah Enock e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 5 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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