F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 112 CSA del 12/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 061/CSA DEL 6 DICEMBRE 2018 1. RICORSO DELL’A.S.D. FENICE VENEZIAMESTRE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-6 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SEDICO/FENICE VENEZIAMESTRE DEL 20.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 263 del 09.11.2018)

1.       RICORSO DELL’A.S.D. FENICE VENEZIAMESTRE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-6 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA

SEDICO/FENICE VENEZIAMESTRE DEL 20.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 263 del 09.11.2018)

 

L’A.S.D. Fenice Veneziamestre proponeva reclamo in data 17.11.2018 avverso la delibera del Giudice Sportivo del 9.11.2018 pubblicata in Com. uff. n. 263 con la quale veniva inflitta la punizione sportiva della perdita della gara con punteggio di 0-6, seguito gara Sedico/Fenice Veneziamestre del 20.10.2018.

La questione nel merito verte sulla posizione irregolare del calciatore Alvise Tenderini, squalificato nella stagione precedente per 6 giornate effettive di gara come da Com. Uff. Comitato Regionale Veneto n. 77 del 16.5.2018.

Ragion per cui, nel giudizio di primo grado la società Sedico evidenziava che:

- il calciatore si sarebbe trovato in posizione irregolare, in quanto non potendo partecipare al campionato regionale Veneto Under 21 relativo alla stagione in corso perché non più in età, avrebbe dovuto scontare la sanzione della squalifica – ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 22

C.G.S. – nel Campionato al quale attualmente partecipa, ossia il Campionato Nazionale di Serie B, Girone B, Calcio a 5;

-        il  Tenderini,  dunque,  ancora  squalificato  ad  avviso  dell’A.S.D.  Sedico,  aveva  preso  parte

all’incontro come indicato nella distinta.

 

In virtù di ciò, impugnava l’omologazione del risultato della gara in discorso (1 a 4) conseguito sul campo, chiedendo la sanzione della perdita della gara.

Controparte, al contrario, si doleva della proposizione tardiva del reclamo in quanto il Sedico, pur avendo notificato nei termini il preannuncio di reclamo, non presentava ricorso – come indicato dall’art. 29, commi 7 e 8 lett. b, C.G.S. – entro il termine perentorio di giorni 3 (tre) dalla gara, svoltasi sabato 20.10.2018, ma depositava il ricorso soltanto il 26.10.2018, ossia 5 (cinque) giorni dopo.

Ciò nonostante il giudice di prime cure ammetteva il reclamo, motivando il suo provvedimento in questo modo: «Esaminato il reclamo in oggetto, si rileva che la controversia riguarda l’irregolare partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore Alvise Tenderini, sulla posizione del quale  lo scrivente Giudice Sportivo si è pronunciato con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 190 del 20.10.2018. Controdeduce la società Fenice Venezia Mestre specificando che le motivazioni a sostegno del reclamo del Sedico sono state inoltrate al di là dei termini previsti dall’art. 29 comma 7 lett. b C.G.S.. Al riguardo si precisa che già nel preannuncio di reclamo, correttamente inviato entro le

24 ore successive alla disputa dell'incontro, erano contenuti tutti gli elementi utili a valutare l’attendibilità della pretesa, per cui il tardivo inoltro del reclamo di per sé non rileva. La ratio della norma dell’art. 29 C.G.S. è quella di rendere sollecite le società ricorrenti a produrre in termini ristretti gli elementi a suffragio delle loro pretese, per consentire al giudice sportivo di procedere speditamente all’omologazione o meno del risultato della gara con conseguenti riflessi sulla classifica. Nel caso di specie, la società ricorrente, fin dalla redazione del preannuncio di reclamo ha specificato dettagliatamente i motivi della doglianza consentendo allo scrivente giudice sportivo di poterla

 

valutare, indipendentemente dal successivo inoltro del reclamo che, nella fattispecie, ricalcando le argomentazione già contenute nel preannuncio, assume una valenza meramente pleonastica».

In sede di gravame la ricorrente ribadiva la tardività del ricorso, là dove la resistente – l’A.S.D. Sedico, in questo caso – manteneva ferma la sua richiesta di sanzionare con la perdita della gara controparte, evidenziando nuovamente la posizione irregolare del calciatore Tenderini.

Tanto premesso, questa Corte ritiene che la questione verta non tanto sulle motivazioni poste a fondamento della denuncia della posizione irregolare del calciatore Tenderini, quanto sul rispetto dei termini perentori per la presentazione del reclamo e sulla stessa funzione di questi ultimi ex art. 29 C.G.S..

Orbene, attenzione deve essere rivolta a due elementi: in primo luogo, è necessario comprendere la funzione dei termini perentori e della sequenza di atti (preannuncio di reclamo e reclamo) individuati all’art. 29 C.G.S.; in secondo luogo, va analizzato in maniera approfondita il contenuto del preannuncio di reclamo dell’A.S.D. Sedico, utilizzato dal Giudice di primo grado per deliberare.

Con riferimento alla ratio della norma in parola, vi è da dire che il rispetto dei termini imposti dal Codice di giustizia per la motivazione del reclamo – atto dal legislatore sportivo volutamente differenziato dal preannuncio – entro limiti di tempo prestabiliti risponde al principio di fisiologia e razionalità processuale, al fine di evitare di falsare gravemente e di squalificare le regole del gioco processuale e cosí anche il principio di difesa e quello della parità delle armi. La ratio insita nei termini perentori trova fondamento nel più generale potere di regolamentazione del procedimento di giustizia sportiva e risponde altresì ad un’esigenza di celerità e di corretta scansione delle attività procedimentali in ossequio al principio di ragionevole durata del processo e allo scopo di bilanciare le posizioni difensive delle parti nel rispetto del pieno contradditorio (art. 111 cost.), e non può essere disattesa.

Sotto il secondo profilo, quello inerente al caso posto all’attenzione di questo Collegio, si rileva che la ricostruzione del giudice di primo grado, secondo la quale nel preannuncio di reclamo proposto dall’A.S.D. Sedico fossero già contenute le motivazioni del ricorso tardivo, è smentita dallo stesso sodalizio, là dove – proprio nel preannuncio – afferma che «la società scrivente informa che intende presentare ricorso». Questo conduce a ritenere che nel giudizio davanti al giudice di prime cure anche alla reclamante – l’A.S.D. Sedico, nel caso di specie – era ben chiaro che il ricorso motivato sarebbe stato presentato successivamente, nella tempistica indicata dal Codice di giustizia, approfondendo le tematiche soltanto appena accennate in sede di preannuncio. Tale atto, per come è stato strutturato dalla società Sedico, non può considerarsi, dunque, un reclamo perfezionato. Denota, al contrario, la sua natura di atto meramente propedeutico al reclamo in senso stretto, come da prassi consolidata.

Sì che, in virtù di quanto affermato, il reclamo presentato in primo grado dall’A.S.D. Sedico è da ritenersi tardivo e non ammissibile.

Per questi motivi, la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Fenice Veneziamestre di Mestre (Venezia) annulla la sanzione inflitta ripristinando il risultato conseguito sul campo di 1-4.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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