F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 114/CSA del 12/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 079/CSA del 18 Gennaio 2019 RICORSO DELL’A.S. MIRAFIN CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 500,00 ALLA RECLAMANTE; – INIBIZIONE FINO AL 30.1.2019 AL SIG. ROCCHI STEFANO; INFLITTE SEGUITO GARA VIRTUS ANIENE 3Z/MIRAFIN DEL 30.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 467 del 02.1.2019)

RICORSO DELL’A.S. MIRAFIN CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI:

-        AMMENDA DI € 500,00 ALLA RECLAMANTE;

-        INIBIZIONE FINO AL 30.1.2019 AL SIG. ROCCHI STEFANO;

INFLITTE SEGUITO GARA VIRTUS ANIENE 3Z/MIRAFIN DEL 30.12.2018 (Delibera del Giudice

Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 467 del 02.1.2019)

 

In data 11.1.2019 la società Mirafin propone reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, pubblicata in Com. uff. n. 467 del 2.1.2019, con la quale venivano sanzionati:

-        il sig. Rocchi Stefano, dirigente del sodalizio Mirafin, con inibizione fino al 30.1.2019 in quanto

«Allontanato per proteste nel corso del secondo tempo assisteva  al  prosieguo  dell’incontro  dalla tribuna da dove continuava a contestare la direzione della gara. Al termine dell’incontro rientrava indebitamente nel terreno di gioco tenendo un comportamento gravemente offensivo e minaccioso nei confronti degli arbitri, i quali per motivi di opportunità decidevano di non effettuare il saluto Fair Play»;

-        la ricorrente con l’ammenda di € 500,00 per responsabilità oggettiva in ragione  del comportamento tenuto dal proprio dirigente.

Con riferimento all’inibizione del signor Rocchi Stefano fino al 30.1.2019, il sodalizio sottolinea la sproporzione della sanzione, richiamandosi all’articolo 19, comma 1, C.G.S., ove viene stabilito che la squalifica non può essere inferiore a quattro giornate di gare nei  casi  di  condotta  di  particolare violenza e gravità, mentre nella specie non vi sarebbe  stato  alcun  contatto  fisico,  né  tantomeno alcuna condotta violenta nei confronti dei direttori di gara, ma unicamente espressioni irriguardose. Ciononostante, la sanzione comminata – evidenzia la società –  è  stata  di  30  giorni,  equivalenti  a quattro giornate di gara. Conclude pertanto che la condotta del Rocchi dovrebbe essere rimodulata e punita secondo i canoni di proporzionalità ed adeguatezza, in considerazione dell’assenza di violenza, nonché di precedenti sanzioni a carico  dello  stesso.  Di  conseguenza,  avanza  la  richiesta  di rideterminare la sanzione dell’inibizione, a carico del dirigente, nella misura soltanto di 2giornate e la sanzione  dell’ammenda  in  €  250,00.

In realtà, ad avviso di questa Corte, il comportamento del sig. Rocchi non può essere esente da censura. Nello specifico, secondo i rapporti di gara, oltre a quanto evidenziato in maniera molto dettagliata dall’arbitro n. 1, sig. Daniele Intoppa, viene altresì segnalato dall’arbitro n. 2, signor Alex Iannuzzi, che al termine della gara il dirigente accompagnatore Stefano Rocchi, «precedentemente allontanato dal terreno di gioco e recatosi in tribuna, scavalcava la recinzione che divideva la tribuna dal terreno di gioco venendoci incontro e teneva un atteggiamento irriguardoso nei confronti del sottoscritto e dell’AE1», a quest’ultimo si rivolgeva con parole offensive, tenendo un atteggiamento che «fomentava gli animi di alcuni calciatori della sua società, provocandone le proteste. Questo non permetteva di procedere come da rituale e al consueto saluto Fair play, essendo gli animi molto concitati».

Il cronometrista, signor Alessandro Ribaudo, sottolinea anch’egli che al  termine  dell’incontro  il Signor Rocchi scavalcava la recinzione che divideva la tribuna dal terreno di gioco, affrontando gli

 

ufficiali di gara e tenendo un atteggiamento irriguardoso nei confronti dei due arbitri. Conferma altresì la ricostruzione degli arbitri numero 1 e 2 in merito all’impossibilità di effettuare il saluto Fair play per i prefati motivi.

Orbene, dal quadro tracciato, è dunque da stigmatizzare con fermezza la condotta deprecabile del Rocchi, il quale ha ripetutamente tenuto nel corso della gara e anche dopo la conclusione della stessa un comportamento inaccettabile. Quest’ultimo al contrario, in qualità di dirigente, avrebbe il dovere, ancor più dei propri calciatori, di mantenere un contegno decoroso e osservare una condotta assolutamente esemplare nei confronti degli ufficiali di gara (art. 1 bis C.G.S.). La puntuale cura dell’obbligo di contenere i propri impulsi emotivi, onde evitare che questi ultimi possano degenerare, come nel caso di specie, in scomposte e irriguardose azioni, costituisce un comportamento assolutamente esigibile da qualsiasi tesserato, soprattutto se posto in essere da un dirigente.

Tanto premesso, tuttavia, in merito alla sanzione dell’ammenda, questa Corte ritiene possa essere rideterminata in maniera leggermente ridotta e in proporzione agli eventi in € 250,00.

Per questi motivi, la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società

A.S. Mirafin Calcio a 5 di Pomezia (Roma) riduce la sanzione dell’ammenda a € 250,00.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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