F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 114/CSA del 12/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 079/CSA del 18 Gennaio 2019 RICORSO DEL S.S.D. PRO SESTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 13.2.2018 INFLITTA AL CALC. VIGANO MATTEO SEGUITO GARA PRO SESTO/ CARAVAGGIO DEL 23.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 68 del 27.12.2018)

RICORSO DEL S.S.D. PRO SESTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA  FINO AL 13.2.2018 INFLITTA AL CALC. VIGANO MATTEO SEGUITO GARA PRO SESTO/ CARAVAGGIO DEL 23.12.2018 (Delibera

del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 68 del 27.12.2018)

 

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva al calciatore Matteo Viganò la sanzione della squalifica fino al 13.02.2019, seguito gara Pro Sesto/Caravaggio del 23.12.2018 (Com. Uff. n. 68 del 27.12.2018 Campionato Nazionale di Serie D) “per avere afferrato un calciatore avversario al collo con forza per circa 3 secondi. Dopo la notifica del provvedimento disciplinare, tornava indietro verso il medesimo calciatore, riverso a terra, e lo colpiva con un calcio a una gamba e uno alla testa di media intensità”.

Avverso la decisione del Giudice Sportivo sporgeva reclamo la società S.S.D. Pro Sesto lamentando, in sintesi, che il rapporto arbitrale non menziona l’antecedente scatenante del comportamento censurato, che consisterebbe in una condotta asseritamente scorretta e provocatrice di un calciatore avversario, come da immagini di ripresa, e che la sanzione sarebbe eccessiva in asserita assenza di intento violento e di volontà o effetti lesivi del calciatore che non avrebbe intenzionalmente colpito l’avversario, domandando, previo supplemento istruttorio e in applicazione dell’attenuante della provocazione, la riduzione al minimo edittale della sanzione.

Il ricorso è infondato, a fronte della gravità della condotta tenuta dal calciatore, all’evidenza intenzionalmente violenta e idonea a esporre a gravi rischi la integrità fisica dell’avversario, alla quale è proporzionata la sanzione inflitta.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Pro Sesto di Sesto San Giovanni (Milano).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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