F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 130/CSA del 16/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 058/CSA del 23 Novembre 2018 RICORSO DELLA S.C.D. LIGORNA 1922 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LIGORNA 1922/STRESA SPORTIVA DEL 04.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 07.11.2018)

RICORSO DELLA S.C.D. LIGORNA 1922 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  LIGORNA  1922/STRESA  SPORTIVA  DEL  04.11.2018  (Delibera  del

Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 07.11.2018)

 

Con atto dell’8.11.2018 la  S.D.C. Ligorna preannunciava tempestivamente ricorso avverso la sanzione pecuniaria indicata in epigrafe.

Il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione di € 800 alla reclamante per quanto avvenuto al termine della gara nel rientro nel tragitto di rientro negli spogliatoi, l’indebita presenza di persona riconducibile alla società che si rivolgeva alla terna arbitrale con espressioni ingiuriose e irriguardose, proseguendo in questo atteggiamento anche a rientro avvenuto della terna nel proprio spogliatoio.

Si premette doverosamente che, come disposto dal C.G.S., il referto arbitrale gode della c.d. “fede privilegiata” e ogni altra ricostruzione dei fatti o degli avvenimenti deve avere un valido supporto probatorio; nei tempestivi motivi di reclamo la società Ligorna lamenta in primis la non riconducibilità della persona alla società ospitante, ma l’affermazione appare apodittica e priva di base concreta.

La normativa fa carico alla società che ospita di garantire l’incolumità degli ufficiali di gara e anche di prevenire episodi di contestazione, come quello di cui trattasi, di cui sono stati fatto oggetto gli ufficiali di gara.

Il ricorso relativo all’increscioso avvenimento può però, nella commisurazione  sanzionatoria, essere in parte accolto, riducendo l’ammontare dell’ammenda in misura graduata a €  500,00,  in quanto l’episodio si è limitato nel tempo e non ha portato conseguenze ulteriori.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.C.D. Ligorna 1922 di Genova ridetermina la sanzione dell’ammenda in € 500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it