F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 130/CSA del 16/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 058/CSA del 23 Novembre 2018 RICORSO DEL CALCIATORE BONFIN VANDERLEI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2020 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA BERNALDA/CITTÀ DI BISIGNANO FUTSAL DEL 4.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 244 del 6.11.2018)

RICORSO DEL CALCIATORE BONFIN VANDERLEI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL

31.12.2020  INFLITTA  AL  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  BERNALDA/CITTÀ  DI  BISIGNANO  FUTSAL  DEL

4.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 244 del 6.11.2018)

 

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 244/DIV del 06.11.2018, il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 infliggeva al calciatore sig. Bonfin Vanderlei, tesserato della società Bernalda, la sanzione della squalifica fino al 31.12.2020 “espulso per aver rivolto all’arbitro una frase offensiva, alla notifica del provvedimento colpiva con una testata al volto il direttore di gara provocandogli dolore momentaneo che spariva con l’applicazione di ghiaccio secco da parte del medico”.

Avverso tale decisione il sig. Bonfin Vanderlei, rappresentato e difeso dall’Avv. Priscilla Palombi, ha proposto reclamo ex art. 36 bis C.G.S. chiedendo la riduzione della squalifica comminata dal Giudice Sportivo poiché ritenuta ingiusta e sproporzionata.

Il reclamo proposto nell’interesse del sig. Bonfin Vanderlei va accolto  per  le  seguenti considerazioni in

DIRITTO

Il reclamante eccepisce l’eccessiva gravosità della sanzione della squalifica fino al 31.12.2020 inflittagli dal Giudice Sportivo, ritenendo errata l’interpretazione dei fatti operata dal predetto Organo giudicante. Nello specifico contesta la qualificazione della propria condotta come “violenta”, ritenendo che la stessa debba essere intesa ed interpretata come meramente irrispettosa.

Dal rapporto arbitrale si evince che, al 10° minuto del secondo tempo regolamentare, il calciatore Bonfin Vanderlei, alla notifica del cartellino giallo determinato dalla commissione di un imprudente fallo di gioco, ha profferito all’indirizzo del Direttore di Gara l’espressione irriguardosa: “Ma vai a cagare!”. Sicché, a seguito dell’estrazione del cartellino rosso, questi si è avvicinato all’arbitro con fare minaccioso fino a colpirlo alla tempia con una leggera testata.

La Corte esaminata la documentazione in atti, ai sensi dell’art. 34, comma V, C.G.S. ha ritenuto necessario procedere all’audizione del Direttore di Gara, sig. Giovanni Losacco della Sez. di Bari, il quale ha precisato come la condotta della “testata” posta in essere dal reclamante, più che  diretta  a cagionare un vero e proprio danno fisico, fosse stata finalizzata alla sola provocazione e alla intimidazione.

Tanto premesso, il comma 4 dell’art. 19 C.G.S. prende in considerazione le sanzioni irrogabili ai calciatori nel caso di condotte antisportive, ingiuriose, irriguardose o violente.

Si prevede, infatti, la sanzione della squalifica per la durata di due giornate  nel  caso  di condotta gravemente antisportiva e nelle ipotesi di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.

In caso di condotta violenta, invece, la sanzione applicabile è la squalifica per una durata minima di tre giornate ove il comportamento sanzionato sia diretto nei confronti di calciatori o di altre persone presenti (cinque giornate in caso di condotta di particolare gravità), mentre ha una durata minima di otto giornate nel caso in cui sia diretta nei confronti degli ufficiali di gara.

In particolare, la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti tanto a produrre danni da lesioni personali quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF).

Tale condotta, quindi, si distingue dalla meno grave condotta antisportiva poiché quest’ultima si risolve piuttosto in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF).

Nel caso di specie risulta evidente che  la condotta posta in essere dal calciatore Bonfin Vanderlei debba essere considerata “violenta” alla luce del dato normativo, la quale, sebbene diretta alla provocazione e alla intimidazione, si è conclusa con una testata, seppur lieve, al Direttore di Gara.

Prescindendo dal fatto che non siano derivati danni fisici permanenti - danno fisico e/o materiale, circostanza che costituisce mero elemento valutabile dal Giudice e non condizione necessaria ai fini della qualificazione della condotta come violenta, è indubbio che l’azione posta in essere dal reclamante, essendo stata diretta a provocare e ad intimorire il Direttore di Gara per l’espulsione comminatagli, di per sé non possa essere qualificata come “irriguardosa” o “antisportiva”, come invece prospettato dalla difesa del reclamante.

Tenuto conto del tipo di condotta posta in essere dal calciatore Bonfin Vanderlei, il Giudice Sportivo, a ragione, ha ritenuto di qualificare la condotta come violenta, considerato che sia l’arbitro che il primo Giudice hanno correttamente riportato che la testata curava un dolore monetaneo che andava via solo dopo un impacco con ghiaccio secco.

La ricostruzione offerta dal Direttore di Gara, sentito anche al telefono, consente, però, certamente di rivalutare nel complesso la gravità dell’azione, imponendosi la comminazione di una sanzione più equa e proporzionata.

Sotto il profilo del quantum, infatti, alla luce delle suesposte considerazioni, appare ragionevole punire la condotta violenta del calciatore con una squalifica di un anno “pieno”, cioè fino al 31.12.2019, proprio con particolare riferimento alla ricostruzione dei fatti offerta dal Direttore di Gara.

Per  questi  motivi  la  C.S.A.,  sentito  l’arbitro,  accoglie  il  ricorso  come  sopra  proposto  dal calciatore Bonfin Vanderlei riduce la sanzione della squalifica fino al 31.12.2019.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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