F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 130/CSA del 16/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 058/CSA del 23 Novembre 2018 RICORSO DEL TARANTO F.C. 1927 AVVERSO LE SANZIONI: – SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. DETTOLI LUCA; – AMMENDA DI € 600,00 ALLA SOCIETÀ, INFLITTE SEGUITO GARA CASTROVILLARI/TARANTO DEL 10.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Juniores Under 19 – Com. Uff. n. 25 del 14.11.2018)

RICORSO DEL TARANTO F.C. 1927 AVVERSO LE SANZIONI:

-        SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. DETTOLI LUCA;

-        AMMENDA DI € 600,00 ALLA SOCIETÀ,

INFLITTE SEGUITO GARA CASTROVILLARI/TARANTO DEL 10.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Juniores Under 19 – Com. Uff. n. 25 del 14.11.2018)

 

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Juniores Under 19 infliggeva al calciatore Dettoli Luca la sanzione della squalifica per 3 gare effettive, quale seguito gara Castrovillari/Taranto del 10.11.2018 (Com. Uff. n. 25 del 14.11.2018 Campionato Nazionale Juniores) “per avere al termine della

 

gara partecipato a una rissa tra calciatori di entrambe le società consistite in calci, pugni, spintoni”, oltre alla sanzione pecuniaria di euro 600, comminata alla società Taranto 1927.

Avverso la decisione del Giudice sportivo sporgeva reclamo la società Taranto 1927 lamentando, in sintesi, la erroneità, e in subordine la eccessività della sanzione nei riguardi del calciatore nonché di quella nei riguardi della società in quanto il calciatore Dettoli Luca (che non ha mai subito sanzioni disciplinari se non un cartellino giallo nella corrente Stagione Sportiva 2018/2019), come da immagini televisive per quanto inammissibili come fonti di prova, sarebbe stato all’ingresso dello spogliatoio e non all’interno del capo di gioco dove ha avuto luogo la rissa; inoltre, la sanzione pecuniaria sarebbe iniqua in quanto uguale a quella comminata all’altra società nonostante che la stessa abbia avuto tre giocatori squalificati contro i due del Taranto, che ha quindi chiesto l’annullamento, e in subordine la riduzione, delle sanzioni comminate.

Il ricorso è infondato, a fronte del rapporto arbitrale che, con efficacia di piena prova, evidenzia che anche il calciatore Dettoli Luca ha partecipato alla rissa con calci, pugni, spintoni, nonché a fronte del fatto che la responsabilità della società Taranto, sfociata nella sanzione pecuniaria, non viene meno né scema per il fatto che alla rissa abbiano partecipato due anziché tre calciatori, il che evidenzia la congruità delle sanzioni comminate alla gravità dei fatti cui esse si riferiscono.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Taranto F.C. 1927 di Taranto.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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