F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 130/CSA del 16/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 058/CSA del 23 Novembre 2018 RICORSO DELLA S.S.D. ALBALONGA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. PALUMBO LUIGI SEGUITO GARA TRASTEVERE/ALBALONGA DEL 14.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 15.11.2018)

RICORSO DELLA S.S.D. ALBALONGA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. PALUMBO LUIGI SEGUITO GARA TRASTEVERE/ALBALONGA DEL

14.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 15.11.2018)

 

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale decideva di sanzionare con la squalifica per tre giornate effettive di gara il Sig. Palumbo Luigi, calciatore della SSD Albalonga a seguito della condotta tenuta nella partita del Campionato Nazionale di Serie D - 2018/2019 - Girone G, Trastevere Calcio/Albalonga disputata in data 14.11.2018, e segnatamente per avere, a gioco fermo, colpito con un pugno all'addome un calciatore avversario (Com. Uff. n. 49 del 15.11.2018).

Infatti, come risulta dal rapporto di gara, al 49° minuto del 2° tempo, il Sig. Luigi Palumbo veniva espulso con rosso diretto per condotta violenta, perché, a gioco fermo, colpiva l'avversario con uno pugno all'addome.

Avverso tale decisione, proponeva tempestivo ricorso la prefata Società SSD Albalonga, rilevando: in fatto, un diverso svolgimento degli eventi; in diritto, l'eccessiva gravosità e severità della punizione comminata dal giudice di prime cure; la non qualificabilità della condotta del calciatore come violenta, quanto, piuttosto, come  scorretta ed antisportiva; la non qualificabilità della condotta del calciatore come intenzionale ed autonoma, quanto, piuttosto, da "reazione istintiva"; la sussistenza di una circostanza attenuante, quale il momento di particolare  concitazione  della gara; chiedeva, in conclusione, la parziale revisione del provvedimento sanzionatorio, con un ridimensionamento della pena.

Il reclamo proposto dalla Società SSD Albalonga è fondato e, pertanto, va accolto per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

Nel caso di specie, la Corte valuta la condotta tenuta dal Sig. Palumbo come non eccessivamente grave e, pertanto, riconosce l'eccessiva severità della sanzione inflitta al Sig. Palumbo, ritenendo che dalla dinamica dell'episodio e dall'analisi dell'effettivo succedersi degli eventi sia possibile desumere come il Sig. Palumbo, pur essendosi reso autore di un comportamento sicuramente stigmatizzabile sul piano giuridico-sportivo, non meriti un trattamento punitivo tanto afflittivo.

Inoltre, occorre anche considerare la sussistenza di una significativa diminuente, quale lo stato di concitazione della gara. Dunque, pur dovendo il comportamento del calciatore in questione essere stigmatizzato con fermezza ed essendo meritevole di censura e sanzione, quanto alla determinazione ed alla concreta graduazione della misura sanzionatoria occorre tenere presente anche il contesto di sostanziale unicità di tempo e di luogo della condotta del medesimo, nonché il momento di concitazione agonistica in cui il calciatore ha posto in essere la condotta oggetto di censura.

Come da consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte Sportiva di Appello Nazionale (cfr. Com. Uff. n. 75/CSA, Sez. III, del 18.1.2018; Com. Uff. n. 39/CSA, Sez. II, del 31.10.2017),

 

appare appropriato riquantificare la sanzione inflitta nella diversa misura di 2 giornate effettive di gara, maggiormente proporzionata anche alla peculiare situazione di contesto nella quale la condotta contestata, come sopra indicata, è stata tenuta.

Pertanto, il Collegio ritiene possibile un contenimento della sanzione e, per l'effetto, ridurla, come appare equo, da tre a due giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.S.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Albalonga di Albano Laziale (Roma) riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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