F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 135/CSA del 17/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 120/CSA del 22 Marzo 2019 RICORSO DELL’U.S. 1913 SEREGNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GRANDI DANIELE SEGUITO GARA OLGINATESE/SEREGNO DEL 24.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 103 del 27.02.2019)

RICORSO  DELL’U.S.  1913  SEREGNO  CALCIO  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  3 GIORNATE EFFETTIVE        DI     GARA INFLITTA AL         CALC.         GRANDI   DANIELE  SEGUITO  GARA

OLGINATESE/SEREGNO  DEL  24.02.2019  (Delibera  del  Giudice  Sportivo  presso  il  Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 103 del 27.02.2019)

 

La U.S.D. 1913 Seregno Calcio ha proposto reclamo ex art. 36 bis C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 103 del 27.2.2019 con la quale in relazione alla gara Olginatese/Seregno del 24.2.2019 valevole per il Campionato di Serie D, ha inflitto al calciatore Grandi Daniele  la squalifica di 3 giornate.

Il referto dell’assistente dell’arbitro ha riferito che “al 22° del I tempo richiamavo l’attenzione dell’Arbitro in quanto, a gioco non in svolgimento, notavo che il signor Grandi Daniele n. 11 della società

U.S. 1913 Seregno Calcio sputava sul petto un avversario colpendolo”.

Sulla base di tale referto il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione di 3 giornate di squalifica con la seguente motivazione: “per aver a gioco fermo lanciato uno sputo all’indirizzo dell’avversario colpendolo al petto”.

Nel reclamo la società ha sostenuto la involontarietà dell’atto che è stato determinato da una ipersalivazione e non dalla volontà di colpire l’avversario. Ha anche evidenziato il difetto del requisito della violenza con conseguente applicazione dell’art. 19, comma 4 lettera a) del Regolamento del Gioco del Calcio per cui il fatto in contestazione può essere ascritto al comportamento “gravemente antisportivo” e non al comportamento violento.

Infine si è richiesta l’applicazione delle attenuati trattandosi di un calciatore che non ha avuto precedenti sanzioni analoghe.

Il Collegio ritiene che il reclamo possa essere accolto.

Dagli atti risulta con sufficiente chiarezza che l’’atto in contestazione, ancorchè grave e censurabile, non può definirsi violento.

Va peraltro riconosciuta una attenuante al calciatore che non risulta essere stato colpito in passato da altre sanzioni che hanno comportato la squalifica per gioco gravemente antisportivo o per gioco violento.

Tutto ciò premesso si ritine congruo ridurre a 2 le giornate di squalifica comminata.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. 1913 Seregno Calcio di Seregno (Monza-Brianza) riduce la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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