F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 135/CSA del 17/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 120/CSA del 22 Marzo 2019 RICORSO DELL’A.S.D. CITTA’ DI FALCONARA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. CITTÀ DI FALCONARA/S.S.D. TERNANA FEMMINILE DEL 03.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 736 del 01.03.2019)

RICORSO DELL’A.S.D. CITTA’ DI FALCONARA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. CITTÀ  DI

FALCONARA/S.S.D. TERNANA FEMMINILE DEL 03.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 736 del 01.03.2019)

 

Con reclamo del 12.3.2019, preceduto da preannuncio del 4.3.2019, la A.S.D. Città di Falconara ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione di Calcio a Cinque del 1.3.2019 (Com. Uff. n. 736) con il quale è stato respinto il proprio ricorso tendente a far infliggere alla società S.S.D. Ternana Calcio Femminile la punizione sportiva della perdita, con il punteggio di 0 – 6, della gara valevole per il Campionato Nazionale di Serie A Femminile Città di Falconara/Ternana Calcio Femminile disputatasi il 3.2.2019: ricorso inoltrato sul presupposto che tale ultima società avesse schierato un numero di calciatrici “formate” (cinque) inferiore al numero minimo di sei previsto dal Com. Uff. n. 1 del 6.7.2018 emanato dalla L.N.D. – Divisione di Calcio a Cinque.

Precisa tale Com. Uff. che “per calciatrici formate si intendono quelle calciatrici che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate: a) calciatrici che siano state tesserate per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o annullato che abbiano assunto il primo tesseramento con FIGC anteriormente al 30 giugno 2017; b) calciatrici che siano state tesserate prima del 16° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o annullato che abbiamo assunto il primo tesseramento con FIGC anteriormente al 30 giugno 2018; c) calciatrici che siano state tesserate prima del 14° anno di età con tesseramento valido non  revocato  e/o annullato; d) calciatrici che risultino regolarmente residenti in Italia almeno dal giorno di compimento del 10° anno di età”.

Sostiene la società reclamante che il Giudice Sportivo sarebbe incorso in errore nel ritenere “formata”, oltre alle calciatrici De Massis, Donati, Mercuri, Trumino e Salinetti, anche la calciatrice Cipriani Eleonora, sul presupposto del semplice deposito, presso la Divisione Calcio a Cinque, in data 1.2.2019, della relativa richiesta da parte della società Ternana Calcio Femminile corredata dal certificato storico di residenza della calciatrice medesima. Evidenzia al contrario la reclamante: che dal Tabulato Calciatori Dilettanti relativo alla società Ternana Calcio Femminile, stampato alle ore 16.55 del 3.2.2019, tale calciatrice non risultava indicata tra quelle formate in Italia; che la medesima situazione risultava il successivo 4.2.2019 ed ancora per diversi giorni; che, al di là della dubbia autenticità del timbro della Divisione apposto in calce alla richiesta di inserimento della calciatrice,  comunque risultava violata, da parte della Ternana Calcio Femminile, la procedura di deposito telematico prevista (come unica possibile) dal Com. Uff. n. 1 del 6.7.2018; che la calciatrice Cipriani Eleonora, pertanto, non poteva annoverarsi tra le calciatrici “formate”, in quanto tale non risultante dal Tabulato Calciatori estratto e stampato in concomitanza della gara.

Conclude pertanto la A.S.D. Città di Falconara per l’integrale riforma della decisione impugnata e per la comminatoria, a carico della A.S.D. Ternana Calcio Femminile, della punizione sportiva della perdita della gara del 3.2.2019 con il punteggio di 0 – 6 in favore di essa reclamante.

La A.S.D. Ternana Calcio Femminile ha resistito con controdeduzioni del 12.2.2019, ribadendo la regolarità della posizione della calciatrice Cipriani Eleonora siccome “formata”, in forza della avvenuta presentazione “a mani” in data 1.2.2019, causa un guasto al sistema informatico della Divisione, della richiesta di inserimento della calciatrice medesima tra quelle “formate”, corredata dal suo certificato di residenza.

La questione sottoposta al giudizio di questa Corte Sportiva concerne, in sostanza, la valutazione della posizione della calciatrice Cipriani Eleonora in occasione della gara Città di Falconara/Ternana Calcio Femminile del 3.2.2019, con particolare riferimento al suo status federale di “formata in Italia”.

E’ indubbio che, a quella data, la calciatrice come tale non risultasse dal Tabulato Calciatori della società SSDARL Ternana Calcio Femminile stampato 5 minuti dell’inizio della gara (e così anche in seguito), a nulla rilevando la (contestata) presentazione “a mani” della relativa richiesta e del suo certificato di residenza il precedente 1.2.2019.

A parte ogni considerazione circa la violazione, da parte della società A.S.D. Ternana Calcio Femminile, della procedura telematica imposta dal Com. Uff. n. 1 del 6.7.2018 (“le società che richiedono la formazione in Italia tramite residenza devono farne richiesta tramite l’area on line, utilizzando il sistema telematico”) e della assoluta mancanza di prova circa un presunto guasto che tale procedura avrebbe impedito, questa Corte Sportiva ha già avuto modo di affermare (Com. Uff. n. 077/CSA del 22.1.2018 – Ricorso A.S.D. Woman Napoli C5) che lo status di “calciatrice formata in Italia” può ritenersi acquisito, con efficacia in ambito federale e nei confronti dei terzi, unicamente con l’inserimento, curato dalla Lega Nazionale Dilettanti, nei Tabulati ufficiali dei calciatori tesserati di ogni

 

singola società, tabulati che vengono di volta in volta aggiornati, in base alle richieste inoltrate dalle società medesime, previa verifica della loro correttezza ed idoneità all’assunzione dello status di competenza.

E difatti, le modifiche dei dati presenti sul tabulato vengono apportate dalla Lega solo previa comunicazione da parte della società interessate e previa verifica, da parte dei Comitati Regionali e delle Divisioni Nazionali, delle condizioni che legittimano l’attribuzione di quel particolare status, ancorchè l’operatività del tesseramento dei calciatori dilettanti non sia condizionato al rilascio di un formale visto di esecutività, così come avviene per  i  calciatori  professionisti.  Ciò  risulta  evidente anche a fronte delle previsioni di cui al suddetto Com. Uff. n. 1 del 6.7.2018 (per il Campionato Femminile di serie A) sia alle lettere a), b) e c) (con fattispecie che logicamente presuppongono una preventiva verifica da parte degli uffici interessati), sia alla lettera d) (riferibile al caso di specie), ove risulta esplicitata la necessità di una preventiva “richiesta” (in via telematica) da parte della società.

In definitiva, indipendentemente dal preesistente possesso del requisito previsto dalla lettera

d) di cui al Com. Uff. n. 1/2018 della L.N.D. – Divisione di Calcio a Cinque (“calciatrici che risultino regolarmente residenti in Italia almeno dal giorno del compimento del 10°  anno  di  età”), l’aggiornamento della posizione della calciatrice Cipriani Eleonora come “dilettante formata in Italia” deve ritenersi intervenuta solo con il  suo inserimento nel  Tabulato Calciatori della società successivamente alla gara del 3.2.2019, gara nella quale, pertanto, la A.S.D. Ternana Calcio Femminile ha effettivamente schierato solo n. 5 calciatrici formate in Italia (De Massis, Donati, Mercuri, Trumino e Salinetti), anziché il numero minimo di 6 previsto dal predetto Com. Uff. n. 1/2018.

Ad essa società pertanto, in totale riforma della delibera assunta dal Giudice Sportivo, deve essere comminata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0- 6 (ex art. 17, 5° comma, C.G.S.), così come espressamente previsto, per tale violazione, dal Com. Uff. n. 1 del 6.7.2018 della L.N.D. – Divisione di Calcio a Cinque.

Tutto quanto sopra premesso

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Città di Falconara di Falconara Marittima (Ancona) commina alla società S.S.D. Ternana Calcio Femminile la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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