F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONI UNITE – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 090/CSA del 01/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 49/CSA del 08 Novembre 2018 RICORSO DELL’EMPOLI LADIES F.B.C. AVVERSO LE SANZIONI:PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-3; INIBIZIONE FINO AL 31.10.2018 AL SIG. LANDI MARCO, SEGUITO GARA AREZZO/EMPOLI DEL 14.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 15/DCF del 17.10.2018)

RICORSO DELL’EMPOLI LADIES F.B.C. AVVERSO LE SANZIONI:PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-3; INIBIZIONE FINO AL 31.10.2018 AL SIG. LANDI MARCO, SEGUITO GARA AREZZO/EMPOLI DEL 14.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 15/DCF del 17.10.2018)

Con ricorso del 24.10.2018 la società Empoli Ladies F.B.C. ha interposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile del 17.10.2018 (Com. Uff. n. 15/DCF) con la quale le è stata inflitta la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3, nonché l’inibizione del dirigente accompagnatore sig. Landi Marco sino al 31.10.2018: il tutto in relazione alla gara Arezzo/Empoli Ladies del 14.10.2018, valevole per il campionato nazionale Primavera della Divisione Calcio Femminile.

Il Giudice Sportivo, con l’impugnata delibera, sul presupposto che entrambe le società avessero sostituito n. 4 calciatrici ricorrendo ad altrettante interruzioni, ha ritenuto sussistere la violazione del Com. Uff. FIGC n. 8 del 6.7.2018, lett. C art. 4, ai sensi del quale le sostituzioni possono essere effettuate utilizzando solo n. 3 interruzioni nel corso della gara oltre a quella prevista tra i due periodi di gioco. Ha ritenuto pertanto lo stesso Giudice di dover applicare “la sanzione prevista dall’art. 17 del C.G.S., per l’aver schierato ambedue le società calciatrici che, allo stato, non avevano diritto di prendere parte alla gara, alterandone così lo svolgimento e la regolarità”.

La reclamante lamenta innanzi tutto l’erronea interpretazione, da parte del Giudice Sportivo, del suddetto Com. Uff. n. 8 il quale, per la violazione contestata, non prevede l’applicazione dell’art. 17, 5° comma, C.G.S.. Sostiene inoltre che tale disposizione prevede invece due distinte ipotesi che, nel caso meno grave di mera interruzione, non consentirebbe una sanzione così grave come la perdita della gara, così equiparando la fattispecie alla diversa ipotesi di utilizzo di calciatori che non avrebbero avuto titolo per partecipare alla gara stessa.

Conclude pertanto per l’integrale riforma del provvedimento impugnato ed il conseguente annullamento di entrambe le sanzioni.

Il reclamo è meritevole di accoglimento, seppure nei limiti di cui al dispositivo.

Deve premettersi che non è contestato che la reclamante società Empoli Ladies ha effettuato, nel corso della gara, n. 5 sostituzioni avvalendosi di altrettante interruzioni.

Siffatta irregolarità, tuttavia, non è suscettibile di comportare la sanzione della perdita della gara in applicazione dell’art. 17, 5° comma, C.G.S., così come erroneamente ritenuto dal Giudice Sportivo.

Premesso che l’art. 74, 2° comma, N.O.I.F., per tutte le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, consente la sostituzione fino a 5 calciatori/calciatrici, il Com. Uff. n. 8  del  6.7.2018  ha emanato specifiche disposizioni riguardanti le competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Femminile per la stagione 2018/2019, disciplinando in particolare per il campionato Primavera (lett. c) - art. 4 – 1°, 2° e 3° comma) la partecipazione delle calciatrici alle singole gare sia sul piano quantitativo (in numero massimo di 18 tra titolari e riserve) che sul piano qualitativo (in relazione all’età ed al tesseramento) e sanzionando espressamente (4° comma) le relative violazioni con la perdita della gara in applicazione dell’art. 17, 5° comma, C.G.S..

La medesima disposizione regolamentare prevede inoltre (6° comma) che “ai sensi dell’art. 74 comma 2 delle N.O.I.F. possono essere sostituite fino a cinque calciatrici per ciascuna squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto, utilizzando a tal fine tre interruzioni nel corso della gara oltre a quella prevista tra i due periodi di gioco”.

Ebbene, è evidente la diversa portata, sul piano disciplinare, dell’utilizzo di una sostituzione oltre le cinque consentite, rispetto alla mera interruzione (oltre le tre consentite) per realizzare le cinque sostituzioni: e ciò non soltanto per l’omessa previsione, in  siffatta  fattispecie,  della  sanzione  della perdita della gara invece prevista per le violazioni di cui al 1°, 2° e 3° comma.

La suddetta disposizione di cui al Com. Uff. n. 8, difatti, mentre nel primo caso si propone di conferire piena effettività al richiamato art. 74, 2° comma, N.O.I.F. anche per il campionato Primavera della Divisione Calcio Femminile, ribadendo i limiti entro cui le squadre possono utilizzare il proprio potenziale atletico nel corso di una stessa gara, nel secondo caso appare evidentemente finalizzata ad evitare, per effetto delle plurime sostituzioni consentite, la eccessiva dilatazione dei tempi di svolgimento della gara e la penalizzazione della continuità del gioco.

Le rispettive violazioni, pertanto, non possono venire assoggettate ad un medesimo regime sanzionatorio, per di più particolarmente grave, se non altro in ossequio al generale principio  di gradualità che impone appunto di parametrare la sanzione alla diversa entità della violazione commessa.

Ciò premesso, ritiene questa Corte Sportiva che la punizione della perdita della gara in applicazione dell’art. 17, 5° comma C.G.S. (così come comminata dal Giudice Sportivo) possa trovare applicazione solo nel caso di utilizzo di calciatori/calciatrici al di là del numero massimo consentito, perché solo in tal caso si realizzerebbe la fattispecie ivi prevista della partecipazione alla gara di calciatori/calciatrici “che comunque non abbiano titolo per prendervi parte”.

Diversamente, invece, nel caso di sostituzione entro il numero consentito, seppure usufruendo di un’interruzione ulteriore rispetto alle tre previste: in tale ipotesi, difatti, il calciatore ha senz’altro titolo per partecipare alla gara, ancorchè tale partecipazione si concretizzi con modalità che, lungi dall’influire significativamente sul regolare svolgimento della gara stessa, ne abbiano solo comportato la momentanea interruzione (seppure illegittima).

A ciò si aggiunga, vista la puntuale annotazione delle sostituzioni contenuta nel referto, che l’arbitro ha evidentemente ritenuto di non poter impedire una quarta o una quinta interruzione per far luogo ad una sostituzione consentita: il che rende di dubbia utilità sul piano pratico, oltre che di dubbia logica, la prevista divaricazione tra il numero delle sostituzioni ed il numero delle interruzioni.

In definitiva, poiché la mera interruzione (non consentita) funzionale alla sostituzione (consentita)  di  un  calciatore/calciatrice,  riveste  rilievo  del  tutto  marginale  rispetto  al  regolare svolgimento della gara, in applicazione dell’art. 17, 4° comma, N.O.I.F. nel caso di specie deve essere ripristinato il risultato conseguito sul campo e rideterminata, a carico della società Empoli Ladies e del dirigente responsabile della violazione sig. Landi Marco, rispettivamente, la sanzione dell’ammenda nella misura minima di € 50,00 e dell’inibizione entro i limiti di quanto già scontato.

Per questi motivi la C.S.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società Empoli Ladies F.B.C. di Empoli (Firenze) ripristina  il risultato conseguito  sul campo 1-4.  Ridetermina  la  sanzione nell’ammenda di € 50,00.

Limita la sanzione dell’inibizione al presofferto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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