F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONI UNITE – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 090/CSA del 01/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 49/CSA del 08 Novembre 2018 RICORSO DELL’U.S.D. CAMPOMORONE LADY AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 300,00 ALLA SOCIETÀ; INIBIZIONE FINO ALL’8.11.2018 AL SIG. ROSSI OSVALDO, INFLITTE SEGUITO GARA CAMPOMORONE LADY/JUVENTUS FEMMINILE DEL 21.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 25 del 25.10.2018)

RICORSO DELL’U.S.D. CAMPOMORONE LADY AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 300,00 ALLA SOCIETÀ; INIBIZIONE FINO ALL’8.11.2018 AL SIG. ROSSI OSVALDO, INFLITTE SEGUITO GARA CAMPOMORONE LADY/JUVENTUS FEMMINILE DEL 21.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 25 del 25.10.2018)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile, con la delibera oggi impugnata (Com. Uff. n. 25 del 25.10.2018), accertato che nel corso della gara Campomorone Lady/Femminile Juventus Torino del 21.10.2018, valevole per il Campionato di Serie C femminile e terminata con il punteggio di 2-2, la società Campomorone Lady aveva effettuato n. 4 sostituzioni avvalendosi di altrettante interruzioni del gioco, comminava  a carico della società Campomorone Lady la sanzione dell’ammenda di € 300,00 ed a carico del dirigente Rossi Osvaldo l’inibizione di giorni 14.

Avverso tale delibera ha interposto reclamo la società Campomorone Lady con atto del 26.10.2018 contestando la ricorrenza stessa del fatto storico, posto che, a suo dire, le quattro sostituzioni erano avvenute usufruendo di tre, e non già di quattro interruzioni. In particolare, la reclamante sostiene che l’arbitro, sul proprio referto, avrebbe annotato due sostituzioni siccome avvenute al minuto 36 ed al minuto 37, laddove invece entrambe erano avvenute allo stesso minuto 36. A comprova di quanto sostenuto, allega copia del referto di gara consegnato  al  dirigente accompagnatore ove mancava ogni riferimento alle sostituzioni.

Conclude pertanto per l’annullamento delle sanzioni irrogate.

Il referto dell’arbitro sig. Franzoni Matteo reca l’esatta cronologia delle sostituzioni effettuate dalla società odierna reclamante: in particolare, nel primo tempo al minuto 36° e nel secondo tempo al minuto 12°, al minuto 36° ed al minuto 37°. Ciò risulta riportato nella sezione del referto relativa alle eventuali variazioni nella formazione delle squadre, a nulla rilevando la copia prodotta della reclamante e che attiene ad altra sezione del referto medesimo.

Considerata pertanto la presunzione di fede privilegiata che assiste il referto arbitrale e, conseguentemente, accertata la ricorrenza di n. 4 interruzioni, il reclamo della Campomorone Lady deve essere respinto nella parte in cui sollecita l’annullamento totale delle  sanzioni  e,  viceversa, parzialmente accolto nella misura in cui si ritiene che le sanzioni irrogate possano contenersi nell’ammenda di € 50,00 a carico della società e nell’inibizione per il periodo già scontato al dirigente Rossi Osvaldo.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento il ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D.        Campomorone Lady di Ceranesi (Genova) ridetermina la sanzione nell’ammenda di € 50,00.

Limita la sanzione dell’inibizione al presofferto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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