F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONI UNITE – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 091/CSA del 05/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 49/CSA del 08 Novembre 2018 RICORSO DEL SANTARCANGELO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. GALLOPPA DANIELE SEGUITO GARA MONTEGIORGIO/SANTARCANGELO DEL 24.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 39 del 25.10.2018)

RICORSO DEL SANTARCANGELO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE     EFFETTIVE     DI     GARA     INFLITTA     AL     SIG.     GALLOPPA     DANIELE     SEGUITO     GARA MONTEGIORGIO/SANTARCANGELO DEL 24.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 39 del 25.10.2018)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva all’allenatore Daniele Galloppa la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara, quale seguito gara Montegiorgio/Santarcangelo del 24.10. 2018 (Com. Uff. n. 39 del 25.10.2018).

Avverso la decisione del Giudice sportivo sporgeva reclamo la società Santarcangelo lamentando, in sintesi, la eccessività della sanzione a fronte dell’assenza di qualsivoglia intento o effetto lesivo o intimidatorio della condotta tenuta ai danni del direttore di gara, che sarebbe meramente irriguardosa, di dissenso e protesta rispetto a decisioni disciplinari non condivise, avendo soltanto bussato alla porta dello spogliatoio, richiamando giurisprudenza al riguardo e chiedendo in via principale la riduzione della sanzione a 3 giornate e in via subordinata la riduzione a 4 giornate.

Il ricorso è fondato limitatamente alla domanda subordinata di riduzione della sanzione a quattro giornate, che appare congrua alle caratteristiche del comportamento tenuto, come risultanti dal Rapporto di gara redatto dall’Arbitro, dal quale emerge una condotta sostanziatasi in una protesta, sia pur decisa, vibrata, animata e irriguardosa, come tale certamente meritevole di sanzione, ma tuttavia in misura inferiore a quella comminata. Va quindi accolta la domanda di riduzione della sanzione a 4 giornate.

Per questi motivi la C.S.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società Santarcangelo Calcio S.r.l. di Santarcangelo (Rimini) ridetermina la sanzione della squalifica in 4 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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