F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONI UNITE – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 091/CSA del 05/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 49/CSA del 08 Novembre 2018 RICORSO DELL’A.S.D. FENICE VENEZIAMESTRE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-6 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FENICE VENEZIAMESTRE/CITTA’ DI MESTRE DEL 13.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 190 del 25.10.2018)

RICORSO DELL’A.S.D. FENICE VENEZIAMESTRE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-6 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FENICE VENEZIAMESTRE/CITTA’ DI MESTRE DEL 13.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 190 del 25.10.2018)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 190 del 25.10.1950 comminava, a carico della A.S.D. Fenice Venezia Mestre, la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 per posizione irregolare del calciatore Tenderini Alvise, nella gara del 13.10.2018 tra la A.S.D. Fenice Venezia Mestre e Città di Mestre.

Tale provvedimento sanzionatorio scaturiva a seguito del reclamo presentato in data 15.10.2018, dalla A.S.D. Città di Mestre che chiedeva al Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 di comminare alla A.S.D. Fenice Venezia Mestre (d’ora in poi, per brevità, “Società”)  la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 in quanto era stato inserito in lista il calciatore Tenderini Alvise benchè lo stesso risultasse gravato da squalifica di sei giornate comminatagli dal G.S. con Com. Uff. n. 94 del 16.05.2018 emesso dal C.R. Veneto e, pertanto, si trovava ancora in corso di squalifica.

Tale tesi, prospettata dalla soc. Città di Mestre, è stata accolta dal Giudice di prime cure in quanto, da accertamenti effettuati, risultava che il Tenderini avesse preso parte, nella Stagione Sportiva 2017/2018, a gare del campionato Under 21 del Comitato Regionale Veneto, in occasione delle quali aveva subito la squalifica per 6 giornate. Il giudice riteneva, poi, che la detta squalifica dovesse essere scontata nelle gare ufficiali della prima squadra della società di appartenenza in quanto il calciatore non era più in età per partecipare al predetto campionato Under 21 se non come fuori quota, circostanza che non gli avrebbe consentito di scontare la squalifica in detta competizione.

La reclamante, con i propri motivi, deduce l’erroneità della decisione impugnata, sostenendo che la squalifica del proprio tesserato avrebbe dovuto essere scontata nel campionato nel quale la stessa era maturata, ovverosia l’Under 21.

Il reclamo è infondato e va, pertanto, rigettato.

Invero, questa Corte osserva che l’iter logico-giuridico, seguito dal giudicante in prime cure nella motivazione del proprio provvedimento sanzionatorio, appare corretto.

Infatti, posto che la partecipazione del calciatore al campionato Under 21 si poneva e si pone come circostanza meramente eventuale in virtù della qualità di fuori quota rivestita dal tesserato, la sanzione doveva essere scontata in gare ufficiali della prima squadra della società di appartenenza del Tenderini, salvo il principio di separatezza tra gare di campionato e gare di coppa.

Ragionando diversamente, si determinerebbe un’elusione del provvedimento impugnato e del principio di effettività della sanzione sul quale lo stesso evidentemente si fonda.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Fenice Veneziamestre di Marghera (Venezia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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