F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 161/CSA del 12/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 150/CSA del 24 Maggio 2019 2. RICORSO DELL’A.S.D. REGGIOMEDITERRANEA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. IANNI NATALE SEGUITO GARA DI SPAREGGIO SECONDE CLASSIFICATE CAMPIONATI DI ECCELLENZA REGGIOMEDITERRANEA/BIANCAVILLA 1990 DEL 18.05.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 329 del 21.05.2019)

2.       RICORSO DELL’A.S.D. REGGIOMEDITERRANEA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. IANNI NATALE SEGUITO GARA DI SPAREGGIO SECONDE CLASSIFICATE  CAMPIONATI DI ECCELLENZA  REGGIOMEDITERRANEA/BIANCAVILLA 1990  DEL  18.05.2019

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 329 del 21.05.2019)

 

La Società A.S.D. Reggiomediterranea, ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara, comminata al suo allenatore, Sig. Natale Iannì, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti (Com. Uff. n. 329 del 21 maggio 2019) in relazione alla gara di

 

spareggio  fra  le  seconde  classificate  nei  Campionato  di  Eccellenza  –  Primo  Turno,  Gruppo  N, Reggiomediterranea vs. Biancavilla 1990 del 19.05.2019.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Benché soggetto a provvedimento di squalifica, postosi sugli spalti dietro la propria panchina: - impartiva direttive tecniche alla propria squadra; - utilizzava espressioni blasfeme; - indirizzava espressioni intimidatorie all’indirizzo di un A.A.;

- impediva la sostituzione di un proprio calciatore causando ritardo nella ripresa del gioco (RCdC).”.

La Società ricorrente ritiene la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al proprio allenatore, Sig. Natale Iannì, ingiusta rispetto al comportamento realmente assunto dal proprio tesserato nell’evento per cui è causa e, pertanto, ne chiede, in via principale, la revoca ed in via subordinata, la riduzione.

A detta della società reclamante, il Sig. Iannì non avrebbe commesso le infrazioni contestate in quanto avrebbe seguito lo svolgimento della gara al di fuori dell’impianto sportivo. Più precisamente, secondo la tesi  difensiva, si  trovava sulla “pubblica via” poiché squalificato e questo risulterebbe comprovato dalle foto allegate al ricorso introduttivo.

Alla riunione del 24.5.2019 nessuno è comparso per la società reclamante. Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

La Corte Sportiva d’Appello, esaminato il ricorso e gli atti ad esso relativi ritiene di accoglierlo seppur parzialmente in ragione dei motivi che seguono.

La condotta tenuta dal Sig. Natale Iannì, alla luce delle risultanze  del  referto  redatto  dal  IV ufficiale di gara, accompagnato dalla nota efficacia privilegiata ex art. 35, comma 1.1., C.G.S., e dal Commissario di  Campo, non  può che qualificarsi come condotta, offensiva e minacciosa nei  confronti del 1° Assistente dell’Arbitro. Per di più, come evidenziato nei referti, ill Sig. Iannì, sebbene soggetto a provvedimento di squalifica, impartiva dagli spalti, dietro la propria  panchina,  direttive  tecniche  alla propria squadra,  utilizzando  espressioni  blasfeme  ed  impedendo  la  sostituzione  di  un  proprio calciatore causando ritardo nella ripresa del gioco.

Tuttavia, questa Corte, ritiene equo, anche alla luce dei precedenti di questa stessa Corte, ridurre la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, infliggendo al Sig. Iannì, allenatore della società reclamante, la squalifica per tre giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.S.A., in  parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Reggiomediterranea di Reggio Calabria, riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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