F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 161/CSA del 12/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 150/CSA del 24 Maggio 2019 RICORSO DELL’A.C.F. FIORENTINA CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. MONTELLA VINCENZO SEGUITO GARA PARMA/FIORENTINA DEL 19.5.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 238 del 21.05.2019)

RICORSO DELL’A.C.F. FIORENTINA CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. MONTELLA

VINCENZO SEGUITO GARA PARMA/FIORENTINA DEL 19.5.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la

Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 238 del 21.05.2019)

 

La ACF Fiorentina ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Seria A pubblicata sul Com. Uff. n. 238 del 21.5.2019 con la quale, in riferimento alla gara tra Parma e Fiorentina del 19.5.2019, ha comminato al Sig. Vincenzo Montella allenatore della Fiorentina la squalifica per due giornate effettive di gara “per avere, al 48° del secondo tempo, con atteggiamento minaccioso ed intimidatorio, rivolto agli Ufficiali di gara per tre volte espressioni ingiuriose; per avere, inoltre, all’atto dell’allontanamento sferrato con violenza un pugno ad un cartellone pubblicitario che cadendo procurava un lieve danno ad uno steward; infrazione quest’ultima rilevata dai collaboratori della Procura Federale”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere in via principale l’annullamento della squalifica e l’irrogazione dell’ammenda ritenuta applicabile e, in via subordinata, la riduzione della sanzione irrogata la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha sostenuto che le espressioni rilevate dal Quarto Ufficiale sono state profferite dal tecnico senza che fossero indirizzate espressamente agli Ufficiali di gara e solo successivamente al provvedimento di allontanamento dal campo di gioco e inoltre che tali espressioni non configuravano né una ingiuria né una minaccia né una intimidazione.

La Corte ha ritenuto opportuno sentire il Quarto Ufficiale il quale ha confermato che le espressioni usate dal Montella erano rivolte agli Ufficiali di gara.

La Corte ritiene peraltro che l’aver profferito dette espressioni non può configurare un comportamento minaccioso o intimidatorio.

Il ricorso va pertanto parzialmente accolto rideterminando la sanzione in una giornata di gara effettiva e nella ammenda di € 10.000,00.

Per questi motivi la C.S.A., sentito il quarto uomo, in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dalla società A.C.F. Fiorentina di Firenze ridetermina la sanzione della squalifica in 1 giornata effettiva di gara e nell’ammenda di € 10.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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