F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 168/CSA del 27/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 149/CSA del 16 Maggio 2019 RICORSO DELL’A.C.F. FIORENTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VERETOUT JORDAN MARCEL SEGUITO GARA EMPOLI/FIORENTINA DEL 05.05.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 225 del 07.05.2019)

 

RICORSO DELL’A.C.F. FIORENTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VERETOUT JORDAN MARCEL SEGUITO GARA EMPOLI/FIORENTINA

DEL 05.05.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 225 del 07.05.2019)

 

La società A.C.F. Fiorentina ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Seria A pubblicata sul Com. Uff. n. 225 del 5.5.2019, con la quale, a seguito della gara Empoli/Fiorentina del 5.5.2019, è stata inflitta al calciatore Veretout Jordan Marcel la seguente sanzione:

-        squalifica per 2 giornate effettive di gara "per aver, al termine della gara, rivolto al Direttore di gara un’espressione irriguardosa”.

La società reclamante nel ricorso presentato ha chiesto in accoglimento del reclamo la riduzione della squalifica del calciatore Veretout Jordan Marcel da due ad una gara effettiva, in quanto l’espressione rivolta al Direttore di Gara non aveva alcun contenuto offensivo o violento e non è stata accompagnata da alcun gesto irrisorio o denigratorio.

Questa Corte di Giustizia Federale esaminato il ricorso in oggetto, considerati i fatti come accaduti e come riportati nei rapporti ufficiali di gara, rilevata la tenuità delle espressioni pronunciate, accoglie il ricorso e riduce la sanzione come già inflitta da 2 ad 1 giornata effettiva di squalifica.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società

A.C.F. Fiorentina di Firenze riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara Dispone  restituirsi  la  tassa reclamo.

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