F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 168/CSA del 27/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 149/CSA del 16 Maggio 2019 RICORSO DEL SIG. MAZZARRI WALTER AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA TORINO/MILAN DEL 28.4.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 217 del 30.4.2018)

RICORSO DEL SIG. MAZZARRI WALTER AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA TORINO/MILAN DEL 28.4.2019 (Delibera del Giudice Sportivo

presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 217 del 30.4.2018)

 

Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento, il Sig. Mazzarri Walter ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie A, con il quale, in relazione alla gara del Campionato di Serie A Torino/Milan del 28.04.2019, gli veniva inflitta la sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 per “avere, all’8’ del secondo tempo, nonostante i ripetuti richiami, contestato l’operato arbitrale con grida e plateale gestualità e, all’atto del provvedimento di allontanamento, continuato ad assumere tale atteggiamento; con recidiva specifica reiterata”.

Il reclamante, attraverso i propri scritti difensivi, diretti a ottenere l’annullamento della sanzione comminata e, in subordine, la riduzione della stessa, ha dedotto i seguenti motivi.

In particolare il Mazzarri assumeva che il gesto che il quarto uomo descrive di “contestazione” non era rivolto all’arbitro, bensì ai propri tifosi per invitarli a non mollare nel sostenere la squadra.

Ed è per tale motivo che, dopo essere stato allontanato dal campo da parte dell’arbitro, lo stesso ha detto “no, no, no” mimando con il dito, in senso di dissenso sulla decisione perché non era intenzione contestare l’operato del Direttore di gara.

La Corte, letti gli atti, rileva che il comportamento posto in essere dal Sig. Mazzarri non sembra arrecare   alcuna   offesa         all’onore   o   al   decoro   del   Direttore   di   gara,   assumendo   piuttosto   le

 

caratteristiche di un atteggiamento alquanto inopportuno, certamente caratterizzato da un’eccessiva e ingiustificata platealità.

Pertanto, a parere della Corte, mantenuta ferma la sanzionabilità del comportamento medesimo, ai fini dell’individuazione della misura della sanzione da infliggersi, a ragione della sopra rilevata mancanza di espressioni offensive e/o ingiuriose nei confronti dell’arbitro da parte del Sig. Mazzarri, va ridotta l’entità della sanzione inflitta ritenendosi congrua quella di € 10.000,00.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Mazzarri Walter riduce la sanzione dell’ammenda a € 10.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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