F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 168/CSA del 27/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 149/CSA del 16 Maggio 2019 RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 7.000,00 ALLA SOCIETÀ; – AMMENDA DI € 7.000,00 E DIFFIDA AL SIG. GIULINI TOMMASO, INFLITTE SEGUITO GARA NAPOLI/CAGLIARI DEL 05.05.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 225 del 07.05.2019)

RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:

-        AMMENDA DI € 7.000,00 ALLA SOCIETÀ;

-        AMMENDA DI € 7.000,00 E DIFFIDA AL SIG. GIULINI TOMMASO,

INFLITTE SEGUITO GARA NAPOLI/CAGLIARI DEL 05.05.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la

Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 225 del 07.05.2019)

 

La società Cagliari Calcio Spa, in data 14.5.2019, ha proposto reclamo avverso la decisione in epigrafe con cui il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, a seguito della gara Napoli/Cagliari del 5.5.2019, ha comminato € 7.000,00 di ammenda, più diffida, al Presidente Tommaso Giulini (per avere questi, al termine della gara, contestato con atteggiamento polemico una decisione arbitrale, nei pressi dello spogliatoio del Direttore di gara), e, a titolo di responsabilità diretta per la ridetta condotta del suo Presidente,   € 7.000,00di ammenda alla Società.

Nel gravame, la reclamante deduceva avverso la decisione  del  Giudice  Sportivo, assumendo trattarsi, in concreto, di comportamento - tenuto nell'ignoranza asseritamente incolpevole della possibilità di ricorso alla tecnologia 3D in sede di VAR - di contestazione nei confronti del Direttore di gara dopo che questi, in pieno recupero e sul risultato di parità, aveva assegnato un rigore alla squadra avversaria, facendo ricorso al VAR (e, in particolare, dopo la visione da parte degli arbitri del filmato dell'episodio contestato in tecnologia 3D). Più in dettaglio, la reclamante esponeva che solo a fine partita si era appreso che l'episodio contestato, non percepibile né a occhio nudo né con tecnologia "replay", è stato rilevato facendo ricorso alla tecnologia 3D, e solo dopo che il VAR (a circa 2 minuti di distanza dal contatto al limite dell'area fra il pallone e il difensore del Cagliari Ionita) aveva richiamato l'arbitro a procedere alla "revisione sul campo". Aggiungeva, infine, che alcuno sapeva che il ricorso alla tecnologia 3D fosse ammissibile, e che potesse derivarne la "revisione sul campo" della decisione arbitrale.

L'udienza  si svolgeva  come da verbale.

Ad avviso della Corte, il gravame è parzialmente fondato e va  pertanto  accolto  nei  limiti  di seguito   precisati.

Va premesso che, come da Protocollo di cui al Regolamento del gioco del calcio FIGC, <<Un VAR è un ufficiale di gara, con accesso indipendente ai filmati della gara, che può assistere l’arbitro soltanto in caso di “chiaro ed evidente errore” o “grave episodio non visto” in relazione a: a. rete segnata / non segnata b. calcio di rigore / non calcio di rigore c. espulsione diretta (non seconda ammonizione) d. scambio d’identità (quando l'arbitro ammonisce o espelle il calciatore sbagliato)>>.

Nella specie, l'episodio  contestato è rappresentato da un calcio di  rigore inizialmente non rilevato dall'arbitro, e assegnato solo dopo l'intervento del VAR, mediante tecnologia 3D, e solo dopo che il VAR (a circa 2 minuti di distanza dal contatto suindicato) aveva raccomandato all'arbitro a procedere alla "revisione sul campo". Da questo punto di vista, va evidenziato che, in base al Protocollo, la decisione dell'arbitro di consentire al gioco di proseguire dopo una presunta infrazione può sempre essere riesaminata, perché al Direttore di gara è attribuito il potere (eventualmente, su raccomandazione del VAR) di procedere alla "revisione", e che "non c'è un limite di tempo per il processo di revisione poiché l’accuratezza della decisione è più importante della rapidità nel prenderla.". Di piena evidenza appare, dunque, l'importanza che il Protocollo annette ai processi di autocorrezione del Direttore di gara, e alla stretta connessione fra essi e il VAR.

Così  sinteticamente  riassunto  il  quadro  regolatorio  di  riferimento,  sul  piano  fattuale  è  da

ribadire, per quanto qui interessa, che l'arbitro - dopo il contatto al limite dell'area di rigore fra il pallone e il difensore del Cagliari Ionita - in un primo momento non è intervenuto, lasciando proseguire il gioco. Indi, dopo circa 2 minuti, e su raccomandazione del VAR, il Direttore di gara ha fermato il gioco, visionato il filmato per rivedere l’azione, e ha poi assegnato il rigore al Napoli. In assenza di divieti legali all'impiego da parte del VAR della tecnologia 3D, è il ricorso a quest'ultima che ha nella specie consentito all'arbitro di revisionare la propria decisione iniziale, in esito alla rilevazione di quello che -

 

seppure non riscontrabile semplicemente a occhio nudo o con la tradizionale tecnologia "replay" - può e deve, secondo ragionevolezza, qualificarsi, in sè, come  un “chiaro ed evidente errore”.

Con questa espressione - in un contesto che dà, come detto, centralità all'accuratezza della decisione arbitrale, e mette al servizio di questo prioritario risultato le tecnologie progressivamente disponibili (non vietandone l'utilizzo) -  “chiaro ed evidente errore”, ai fini del VAR, non è quello di cui il Direttore di gara aveva la possibilità di avvedersi da sé, né quello percepibile semplicemente a occhio nudo da chiunque assista alla gara allo stadio o da casa, né, infine, quello percepibile solo a mezzo del ricorso ad alcune tecnologie, con esclusione delle altre. Al contrario, “chiaro ed evidente errore”, ai fini del VAR, è quello che risulti tale per effetto e all'esito dell'utilizzo della migliore tecnologia volta per volta disponibile.

Tutto  ciò premesso e  considerato, nella specie il  comportamento  contestato  al  Giulini (da

questi tenuto, per un verso, nel presupposto di una più ristretta  nozione  di  “chiaro  ed  evidente errore” e, per altro verso, nella credibile inconsapevolezza dell'ammissibilità del ricorso da parte del VAR anche alla tecnologia 3D), rende la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo con l'avversata decisione sovradimensionata rispetto al reale disvalore della condotta in contestazione.

Per questi  motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società

Cagliari Calcio di Cagliari così dispone:

- riduce la sanzione alla sola ammenda di € 2.000,00 al sig. Giulini Tommaso;

- riduce la sanzione dell’ammenda a € 2.000,00 alla società. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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