F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 168/CSA del 27/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 149/CSA del 16 Maggio 2019 RICORSO A.S. VITERBESE CASTRENSE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COPPA ITALIA SERIE C VITERBESE CASTRENSE/MONZA DELL’8.05.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 64/Clt del 9.05.2019)

RICORSO A.S.  VITERBESE CASTRENSE S.R.L.  AVVERSO LA  SANZIONE DELL’AMMENDA  DI  €

1.500,00  INFLITTA  ALLA  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  COPPA  ITALIA  SERIE  C  VITERBESE

CASTRENSE/MONZA DELL’8.05.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 64/Clt del 9.05.2019)

 

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n.  64/Clt  del 9.5.2019 ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 alla società A.S. Viterbese Castrenze S.r.l..

Tale decisione è stata assunta perché, durante l’incontro di Coppa Italia Serie C Viterbese Castrense/Monza disputato l’8.5.2019, sostenitori della reclamante intonavano cori offensivi verso l’istituzione calcistica.

Avverso tale provvedimento la società A.S. Viterbese Castrenze S.r.l. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 9.5.2019, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 14.5.2019, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia

 

o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società

A.S. Viterbese Castrense S.r.l. di Viterbo dichiara estinto il procedimento. Dispone  addebitarsi  la  tassa reclamo.

 

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