F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 170/CSA del 28/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 140/CSA del 3 Maggio 2019 RICORSO DELL’A.C. CUNEO 1905 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. SCAZZOLA CRISTIANO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO LEGA PRO GIRONE A CUNEO/ALBISSOLA DEL 18.4.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 258/DIV del 19.4.2019)

RICORSO DELL’A.C. CUNEO 1905 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. SCAZZOLA CRISTIANO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO LEGA PRO

GIRONE  A  CUNEO/ALBISSOLA  DEL  18.4.2019  (Delibera  del  Giudice  Sportivo  presso  la  Lega  Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 258/DIV del 19.4.2019)

 

Con ricorso del 26.4.2019, preceduto da rituale preannuncio, la società A.C. Cuneo 1906 ha interposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico del 19.4.2019 (Com. Uff. n. 258/DIV.) con la quale è stata inflitta all’allenatore sig. Scazzola Cristiano la squalifica per tre gare effettive “perché al termine della gara avvicinava l’arbitro con fare minaccioso e gli rivolgeva reiterate frasi offensive”. Il tutto occorso in occasione dell’incontro Cuneo – Albissola del 18.4.2019, valevole per il campionato di serie C, Girone A.

La reclamante, pur stigmatizzando il comportamento del proprio tesserato, ritiene tuttavia eccessiva la sanzione inflitta in quanto, nel comportamento del medesimo, da un lato non era ravvisabile alcun attentato all’incolumità psico-fisica del direttore di gara, dall’altro neppure poteva ravvisarsi alcun atteggiamento minaccioso e tantomeno offensivo, potendo tutt’al più definirsi meramente irriguardose le frasi pronunciate nell’occasione, peraltro da inserire in un contesto di particolare tensione connesso all’importanza della gara (decisiva per la permanenza in categoria).

Conclude pertanto per la riduzione della squalifica inflitta da tre a due giornate effettive di gara.

Il reclamo è parzialmente fondato e deve conseguentemente essere accolto nei limiti di cui al dispositivo.

Riferisce l’arbitro sig. Amabile a proposito dell’allenatore del Cuneo, che “immediatamente dopo la fine gara, lo stesso entrava sul terreno di gioco e venendomi incontro con fare minaccioso mi urlava: “ma vaffanculo”. Una volta raggiuntomi, continuava dicendo “sei un indegno, vergognati”. Si allontanava solo successivamente su invito di altri tesserati”.

Ritiene questa Corte Sportiva che, mentre non può certo essere valorizzata, in funzione attenuativa della sanzione, la circostanza che la veemente protesta non sia sfociata in aggressione fisica, tuttavia non vi è prova che la pronuncia delle frasi, di indubbia portata offensiva o quantomeno irriguardosa, sia stata accompagnata da minacce o da comportamenti effettivamente minacciosi, al di là della mera percezione che l’arbitro possa averne avuto.

Ciò premesso, può ritenersi congrua la sanzione della squalifica per sole due giornate effettive di gara da infliggere al sig. Scazzola Cristiano, accompagnata tuttavia dalla diffida a fronte della reiterazione delle proteste, cessate solo a seguito dell’intervento di altri tesserati.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Cuneo 1905 S.r.l. di Cuneo riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara con diffida.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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