F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 170/CSA del 28/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 140/CSA del 3 Maggio 2019 RICORSO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA MILAN/LAZIO DEL 13.04.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 203 del 16.4.2019)

RICORSO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA MILAN/LAZIO DEL 13.04.2019

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 203 del 16.4.2019)

 

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, con Com. Uff. n. 203 del 16.4.2019, infliggeva:

-        la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 ai signori Gabbaron Gil Patricio, Ramos Marchi Luiz Filipe, Pezzini Leiva, Inzaghi Simone;

-        la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire  cariche

federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 30.4.2019 al signor Tare Igli.

 

Avverso la decisione del Giudice Sportivo preannunciava reclamo la società S.S. Lazio S.p.A. con nota del 18.4.2019, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 29.4.2019, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di  specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società

S.S. Lazio S.p.A. di Formello (Roma) dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

 

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