F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 145/CSA del 15/05/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 101/CSA del 22 Febbraio 2019 RICORSO DELL’A.S.D. TROINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. BONCORE GIUSEPPE SEGUITO GARA TROINA/CITTÀ DI MESSINA DEL 10.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 13.2.2019)

RICORSO  DELL’A.S.D.  TROINA  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  3  GIORNATE EFFETTIVE  DI  GARA  AL  SIG.  BONCORE  GIUSEPPE  SEGUITO  GARA  TROINA/CITTÀ  DI  MESSINA  DEL

10.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 13.2.2019)

 

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva con Delibera in Com. Uff. n. 95 del 13.02.2019 all’allenatore Boncore Giuseppe la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara in quanto “allontanato per avere protestato con espressioni irriguardose all’indirizzo del Direttore di gara, nell’abbandonare il terreno di gioco reiterava la propria condotta”.

Avverso la decisione del Giudice sportivo sporgeva reclamo la società A.S.D. Troina domandandone la parziale revisione e sostenendo, in sintesi,  la  eccessività  della  sanzione in quanto  l’allenatore avrebbe protestato in maniera civile per un presunto calcio di rigore non assegnato al Troina, scusandosi per l’accaduto e affermando che non si ripeterà più.

Il reclamo è fondato, dovendo ritenersi effettivamente eccessiva la sanzione di tre giornate di squalifica comminata per le modalità irriguardose di protesta reiterate nei riguardi del Direttore di gara, alle quali appare congruo irrogare la sanzione di due giornate, considerata la totale assenza di fisicità e che, pur protestando con modalità censurabili, l’allenatore ha comunque abbandonato il terreno di gioco.

 

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Troina di Troina (Enna) riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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