F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 145/CSA del 15/05/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 101/CSA del 22 Febbraio 2019 RICORSO DELL’A.S.D. VICENZA C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. VICENZA C5/A.S.D. FUTSAL ATESINA DEL 12.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 626 del 07.02.2019)

RICORSO DELL’A.S.D.  VICENZA C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. VICENZA  C5/A.S.D.

FUTSAL ATESINA DEL 12.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 626 del 07.02.2019)

 

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 626 del 07.02.2019, il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 respingeva il reclamo proposto dalla società A.S.D. Futsal Atesina e per l’effetto omologava il risultato di 3-5 conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro A.S.D. Vicenza C5/A.S.D. Futsal Atesina del 12.01.2019, valevole per la prima giornata di ritorno del Campionato Nazionale di Calcio a 5 Serie B – girone B.

Avverso tale decisione la A.S.D. Vicenza Calcio a 5 ha proposto reclamo ex art. 36 bis C.G.S., deducendo l’irregolarità della posizione del calciatore Kadiu Ani della A.S.D. Futsal Atesina (matricola FIGC n. 5903086) e chiedendo, ai sensi dell’art. 17, comma V, CGS, l’applicazione della sanzione della perdita della gara per non aver rispettato la regola dell’obbligatorietà degli 8 calciatori formati.

E’ intervenuta la A.S.D. Futsal Atesina eccependo l’infondatezza del reclamo proposto dalla A.S.D. Vicenza Calcio a 5, risultando la posizione del calciatore Kadiu Ani regolare ed avendo la stessa espletato ogni procedura necessaria descritta dal Regolamento.

Il reclamo proposto dalla A.S.D. Vicenza Calcio a 5 è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

I commi 5, 6, 7 e 8 dell’art. 17 C.G.S. disciplinano, tipizzandoli, i diversi casi di partecipazione irregolare alle gare di calciatori sprovvisti dei requisiti e/o dei titoli necessari espressamente richiesti dalla normativa vigente.

Più nel dettaglio, ai sensi del comma 5, nel procedimento di cui all’art. 29, commi 7 e 8, la società è punita con la sanzione sportiva della perdita della gara quando: a) utilizza durante l’incontro giocatori squalificati o, comunque, privi di titolo per parteciparvi; b) si avvale di guardalinee di parte squalificati, inibiti o comunque privi di titolo per parteciparvi; c) viola gli artt. 34, commi 1 e 3, e 34 bis delle NOIF, che disciplinano il limite di partecipazione dei calciatori alle gare nonché l’obbligo di impiegare i calciatori secondo le regole di ciascuna Lega.

Tanto premesso, la reclamante eccepisce l’irregolarità della posizione del calciatore Kadiu Ani della A.S.D. Futsal Atesina, schierato dalla società reclamata in occasione dell’incontro A.S.D. Vicenza C5/A.S.D. Futsal Atesina del 12.01.2019, poiché “non formato” come da evidenza documentale in atti (tabulato del 15.01.2019).

In questo modo la A.S.D. Futsal Atesina avrebbe disatteso l’obbligo sancito all’interno del Regolamento FIGC (Com. Uff. n. 1, Stagione 2018/2019) che impone alle società di schierare almeno 8 giocatori “formati” (Capitolo A3, par. f).

Resiste la società A.S.D. Futsal Atesina ribadendo il possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento dello status di “formato” del calciatore Kadiu Ani.

In particolare le lettere i), j), k) ed l) del summenzionato paragrafo prescrivono le condizioni per il riconoscimento dello status di calciatore “formato”.

La Corte, esaminata la documentazione in atti, osserva che, contrariamente a quanto rilevato dalla società reclamante, il calciatore Kadiu Ani è effettivamente in possesso dei requisiti necessari per il riconoscimento dello status di “formato”.

La lettera k) riconosce tale prerogativa ai calciatori che siano stati tesserati prima del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o annullato.

La resistente, con precisione e puntualità, ha prodotto documentazione comprovante il tesseramento del calciatore Kadiu Ani, nato il 06.06.1992, in data 18.02.2003 da altra società in epoca antecedente al compimento del 14° anno di età.

Tale circostanza è stata evidenziata dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 nella decisione che qui si impugna e risulta essere stata documentata dalla società FUTSAL anche nelle difese espletate in questo grado di giudizio.

La contestazione mossa dalla reclamante per cui il Kadiu, in un primo momento, sarebbe risultato “non formato” potrebbe, al più, ritenersi imputabile ad un problema di “comunicazione” interna alla Lega, piuttosto che ad una carenza sostanziale della società o del calciatore.

Nell’agosto 2018, infatti, la procedura di tesseramento online calcio a 5 richiedeva alla società Futsal Atesina la copia del certificato di cittadinanza del Kadiu, divenuto italiano, in virtù di un cambiamento “d’ufficio” dello status del calciatore in questione che era stato considerato italiano a tutti gli effetti (calciatore “formato per residenza”).

La documentazione richiesta perveniva all’Ufficio tesseramenti il 12.9.2018.

Quindi, nel caso di specie il Kadiu risultava formato sia “per residenza” che in virtù dell’applicazione dell’ipotesi di cui alla citata lettera k) (la società Futsal ha anche prodotto dichiarazioni delle società che hanno tesserato il Kadiu prima dei 14 anni, il 18.2.2003).

Alla luce di quanto testé evidenziato è evidente che se disguido vi è stato, è solo “formale” e non sostanziale e non è imputabile alla società A.S.D. Futsal Atesina.

Non residua quindi alcun dubbio circa la regolarità della posizione Kadiu Ani quale calciatore rientrante a pieno titolo nella categoria dei calciatori cd. “formati”.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Vicenza C5 di Vicenza.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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