F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 152/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 064/CSA del 13 Dicembre 2019 RICORSO DEL A.S.D. BERGAMO CALCIO A 5 LA TORRE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MARQUES FERNANDES MAURICIO SEGUITO GARA BERGAMO C5 LA TORRE/SAINTS PAGNANO DEL 25.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 350 del 28.11.2018)

 

RICORSO DEL A.S.D. BERGAMO CALCIO A 5 LA TORRE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER

2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MARQUES FERNANDES MAURICIO SEGUITO GARA

BERGAMO C5 LA TORRE/SAINTS PAGNANO DEL 25.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 350 del 28.11.2018)

 

Con ricorso regolarmente introdotto, la A.S.D. Bergamo Calcio A5 La Torre ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Calcio A5 di cui al Com. Uff. n. 350 del 28.11.2018, con la quale è stata inflitta al calciatore Marquez Fernandez Mauricio la squalifica per 2 gare effettive “per comportamento gravemente irriguardoso nei confronti dell’arbitro”.

Eccepisce la reclamante la gravosità e severità della sanzione comminata dal Giudice di prime cure, perché il comportamento del calciatore non sarebbe da qualificare come gravemente irriguardoso e offensivo ma semplicemente come irriguardoso, difettando la “condotta del tesserato di qualunque intento lesivo del prestigio e dell’onorabilità del direttore di gara”.

Ritiene la Corte che il ricorso meriti accoglimento.

Dalla lettura del referto di gara risulta che il Marquez avrebbe applaudito e deriso l’arbitro. Tale comportamento è da considerare meramente irriguardoso e non gravemente irriguardoso come qualificato dal Giudice Sportivo, perché effettivamente difetta di un intento lesivo del prestigio e dell’onorabilità dell’arbitro.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Bergamo Calcio a 5 La Torre di Bergamo riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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