F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 152/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 064/CSA del 13 Dicembre 2019 RICORSO DELL’A.C. TRENTO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TRENTO/ARZIGNANO DEL 25.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 54 del 28.11.2018)

 

RICORSO DELL’A.C. TRENTO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA

RECLAMANTE SEGUITO GARA TRENTO/ARZIGNANO DEL 25.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 54 del 28.11.2018)

 

Con atto del 1.12.2018 la società Trento ha preannunciato ricorso, con richiesta di copia degli atti, avverso la sanzione pecuniaria indicata in epigrafe.

L’ammenda è stata inflitta perché “durante l’arco di tutta la gara i tifosi della squadra locale Trento, riconoscibili perché collocati esclusivamente in una tribuna, rivolgevano a me e ai miei colleghi assistenti insulti e frasi irriguardose” così come redatto dall’arbitro. Oltre a quanto testualmente prima riportato, a specifica richiesta di supplemento formulata dal Giudice Sportivo, l’arbitro trasmetteva integrazione definendo dettagliatamente il tipo e la natura delle frasi profferite dal pubblico. Da qui l’inflizione della sanzione di € 1.000,00 da parte dello stesso Giudice Sportivo “Per avere propri sostenitori, per l’intera durata della gara, rivolto espressioni gravemente irriguardose, minacciose ed offensive all’indirizzo della terna arbitrale”.

Giova premettere doverosamente che, come disposto dal C.G.S., il referto arbitrale gode della

c.d.    “fede privilegiata” e ogni altra ricostruzione dei fatti o degli avvenimenti deve avere un valido supporto probatorio.

La società Trento nei motivi di ricorso chiede in primo luogo:

-        l’annullamento della sanzione ai sensi dell’art. 13.1 C.G.S., ricorrendo – a suo avviso – l’esimente per aver: a) adottato idonei strumenti di prevenzione, b) rispettato le procedure di cui alla lettera precedente, c) gli stewards avevano operato tempestivamente; assumeva a tal fine che i due assistenti nulla  avevano segnalato nella loro refertazione;

-        la riduzione dell’ammenda in ragione del percorso virtuoso e professionale adottato  dalla

società stessa nella organizzazione dell’evento

Quanto riportato dall’arbitro nel suo referto non può essere contestato per i  meri  motivi proposti dalla società, né può essere negata la percezione dei cori verificatisi da parte dello stesso arbitro; al più si può considerare che, nonostante la complessa e onerosa organizzazione posta in essere a cura della società ospitante, comunque i fatti si sono verificati.

Pertanto il ricorso non può essere accolto.

 

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Trento di Trento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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