F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 153/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 079/CSA del 18 Gennaio 2019 RICORSO DELL’A.S.D. FARMACIA CENTRALE PAOLA C5 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FARMACIA CENTRALE PAOLA/CITTÀ BISIGNANO FUTSAL DEL 22.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 468 del 02.1.2019) RICORSO DELL’A.S.D. FARMACIA CENTRALE PAOLA C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2019 INFLITTA AL CALC. SGANGA LIVIO FRANCESCO SEGUITO GARA FARMACIA CENTRALE PAOLA/CITTÀ BISIGNANO FUTSAL DEL 22.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 468 del 02.1.2019)

RICORSO DELL’A.S.D. FARMACIA CENTRALE PAOLA C5 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €

1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FARMACIA CENTRALE PAOLA/CITTÀ BISIGNANO

FUTSAL DEL 22.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 468 del 02.1.2019)

 

RICORSO DELL’A.S.D. FARMACIA CENTRALE PAOLA C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2019  INFLITTA AL CALC. SGANGA LIVIO FRANCESCO SEGUITO GARA FARMACIA CENTRALE

PAOLA/CITTÀ BISIGNANO FUTSAL DEL 22.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 468 del 02.1.2019)

 

La Società in epigrafe ha proposto reclamo avverso la delibera innanzi indicata, contestandone i presupposti applicativi in fatto e in diritto. In particolare, la sanzione trova il suo presupposto nella circostanza riferita nel referto arbitrale, in base al quale , quanto alla sanzione a carico della società, i sostenitori della stessa rivolgevano agli arbitri ed ai calciatori avversari ingiurie e minacce.

Nel ricorso si sottolinea, sostanzialmente, che farebbe difetto l'idoneità delle condotte poste in essere - non smentite, dunque - a "provocare danno fisico".

L'argomento è privo di pregio, anche al solo fine per cui viene evocato, quello della riduzione della sanzione, che, pertanto appare congrua e proporzionata ai fatti contestati.

Quanto alla squalifica del tesserato Sganga, è pacifico che egli abbia pronunziato frasi ingiuriose e minacciose nei confronti dell'arbitro, reiterando le condotte perfino dopo l'espulsione , allorché sedeva in tribuna. Nel reclamo la società in definitiva non scalfisce la storicità della condotta, ma segnala che la sanzione comminata è pari a tre volte il minimo edittale della fattispecie più grave prevista dalla norma ed equivalente ad un numero di 12 giornate, perfino superiori alla durata del campionato  in caso di partecipazione alla c.d. post season.

L'argomento può trovare parziale accoglimento, con la ragionevole riduzione della squalifica sino al termine del 31.3.2019.

Per questi motivi la C.S.A.:

-        respinge il ricorso proposto dalla società A.S.D. Farmacia Centrale Paola C5 di Paola (Cosenza) per l’ammenda.

 

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

-        parzialmente accolto il ricorso proposto dalla società A.S.D. Farmacia Centrale Paola C5 di Paola (Cosenza) per il calciatore Livio Francesco Sganga, e per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica fino a tutto il 31.3.2019.

 

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it