F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 154/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 094/CSA del 7 Febbraio 2019 RICORSO DELLA S.S.D. CITTA’ DI GELA AVVERSO LE SANZIONI: – SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. PIZZARDI EMANUELE; – SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. POLITO VINCENZO; – SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. RETUCCI MATTIA; INFLITTE SEGUITO GARA PALMESE/CITTÀ DI GELA DEL 27.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 30.1.2019)

RICORSO DELLA S.S.D. CITTA’ DI GELA AVVERSO LE SANZIONI:

-        SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. PIZZARDI EMANUELE;

-        SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. POLITO VINCENZO;

-        SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. RETUCCI MATTIA;

INFLITTE SEGUITO GARA PALMESE/CITTÀ DI GELA DEL 27.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 30.1.2019)

 

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale infliggeva con Delibera in Com. Uff. n. 83 del 30.01.2019 le seguenti sanzioni:

-        squalifica per 4 giornate effettive di gara al calciatore Pizzardi Emanuele per avere, al termine della gara, partecipato ad una rissa tra tesserati delle due società, colpendo alcuni soggetti con pugni;

-        squalifica per 4 giornate effettive di gara al calciatore Polito Vincenzo per avere, al  termine

della gara, partecipato ad una rissa colpendo con calci alla schiena un calciatore avversario che si trovava a terra;

-        squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Retucci Mattia in quanto al termine della gara esultava con gesti irriverenti sotto la tribuna occupata dai sostenitori della squadra avversaria. Tale condotta dava inizio ad una rissa alla quale prendeva parte anche egli.

 

Avverso la decisione del Giudice sportivo sporgeva reclamo la società S.S.D. Città di Gela sottolineando, in sintesi, la giovane età del calciatore che ha esultato con gesti irriverenti e che i comportamenti tenuti dai propri calciatori, pur censurabili, sarebbero dovuti all’esigenza di difendersi dalle aggressioni avversarie.

Il reclamo è infondato, apparendo le sanzioni irrogate congrue alla gravità delle condotte tenute, caratterizzate da partecipazione a rissa con pugni (Pizzardi), calci alla schiena contro un avversario per di più a terra e ponendone a grave rischio l’incolumità fisica per la notoria delicatezza della schiena e gravità delle conseguenze che le relative lesioni possono avere (Polito); grave è altresì la condotta irriverente del Retucci, rappresentando la rissa che ha così scatenato la concretizzazione di un rischio ben probabile a fronte del gesto di “sfida” da egli lanciata attraverso gli irriverenti gesti compiuti.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Città di Gela di Gela (Caltanissetta).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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