F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 154/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 094/CSA del 7 Febbraio 2019 RICORSO DELL’U.S. GAVORRANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BRUNI LEONARDO SEGUITO GARA GAVORRANO/TUTTOCUOIO DEL 27.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 30.01.2019)

RICORSO DELL’U.S. GAVORRANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BRUNI LEONARDO SEGUITO GARA GAVORRANO/TUTTOCUOIO DEL

27.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 30.01.2019)

 

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 83 del 30.01.2019, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva al calciatore Bruni Leonardo la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con un calcio”.

Avverso tale decisione la U.S.D. Gavorrano ha proposto reclamo ex art. 36 bis C.G.S. per la riduzione della sanzioni inflitta dal Giudice Sportivo da 2 giornate di squalifica ad una sola giornata, eccependo l’eccessiva gravosità della stessa.

Il reclamo proposto dalla U.S. Gavorrano va accolto per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

La questione concerne la qualificazione delle condotte poste in essere da dirigenti e tesserati vari della società U.S.D. Gavorrano in occasione dell’incontro calcistico Gavorrano/Tuttocuoio del 27.01.2019, valevole per la 5^ giornata di Ritorno del Campionato Nazionale di Serie D – Girone E, conclusosi con il punteggio di 1-0 in favore della squadra ospite.

Tanto premesso si osserva che il comma 4 dell’art. 19 C.G.S. prende in considerazione le sanzioni irrogabili ai calciatori nel caso di condotte antisportive, ingiuriose, irriguardose o violente.

Si prevede, infatti, la sanzione della squalifica per la durata di 2 giornate nel caso di condotta gravemente antisportiva e nelle ipotesi di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.

In caso di condotta violenta, invece, la sanzione applicabile è la squalifica per una durata minima di 3 giornate ove il comportamento sanzionato sia diretto nei confronti di calciatori o di altre persone presenti (5 giornate in caso di condotta di particolare gravità), mentre ha una durata minima di 8 giornate nel caso in cui sia diretta nei confronti degli ufficiali di gara.

In particolare, la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti tanto a produrre danni da lesioni personali quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da

 

un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF).

Tale condotta, quindi, si distingue dalla meno grave condotta antisportiva poiché quest’ultima si risolve piuttosto in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF).

La Corte, esaminata la documentazione arbitrale, ritiene di accogliere il reclamo proposto dalla

U.S.D.         Gavorrano del calciatore Bruni Leonardo, imponendosi nei confronti di questi la comminazione di una sanzione più equa e proporzionata.

Come è dato evincersi dal referto arbitrale presente in atti entrambi il calciatore Bruni Leonardo è stato espulso al minuto 46’ del secondo tempo regolamentare dal Direttore di gara poiché, dopo un contrasto con un avversario in conseguenza del quale cadevano entrambi a terra, lo aveva scalciato sulla coscia  senza provocare tuttavia alcun danno fisico al giocatore colpito.

Sebbene non vi siano dubbi circa l’integrazione della violazione da parte del calciatore Bruni Leonardo, ragioni di equità, in ottemperanza ai principi di proporzionalità e di afflittività della sanzione, impongono a questo Giudicante di ridurre la sanzione della squalifica ad 1 sola giornata effettiva di gara.

Non si evincono elementi sufficienti  per qualificare la predetta condotta come gravemente antisportiva, trattandosi al più di una reazione scomposta scaturita dal contatto con il giocatore della squadra avversaria oltrepassante i limiti della sana foga agonistica.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Gavorrano di Bagno di Gavorrano (Grosseto) riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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