F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 155/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 104/CSA del 1 Marzo 2019 RICORSO DELL’A.C. NARDO’ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PRINARI TIZIANO SEGUITO GARA GELBISON/NARDO’ DEL 10.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 13.2.2019)

RICORSO DELL’A.C. NARDO’ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI  GARA  INFLITTA  AL  CALC.  PRINARI  TIZIANO  SEGUITO  GARA  GELBISON/NARDO’  DEL  10.02.2019

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 13.2.2019)

 

La società A.C. Nardo’ ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicato sul Com. Uff. n. 95 del 13.2.2019, con il quale, a seguito della gara Gelbison/Nardò del 10.2.2019 è stata inflitta al calciatore Prinari Tiziano la seguente sanzione:

- squalifica per 3 giornate effettive di gara "per aver, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto”.

La società reclamante nel ricorso presentato ha chiesto in accoglimento del reclamo la riduzione della squalifica del calciatore Prinari Tiziano da 3 a 2 gare effettive, in quanto lo stesso non colpiva violentemente l’avversario, ma gli metteva solo una mano sul viso e il gesto posto in essere non aveva quindi alcuna caratteristica violenta.

Questa Corte di Giustizia Federale esaminato il ricorso in oggetto, considerati i fatti come accaduti e come riportati nei rapporti ufficiali di gara, considerando che la condotta ed il gesto conseguente, pur non violento sia da ricondurre certamente tra quelli antisportivi, accoglie il ricorso e riduce la sanzione come già inflitta da 3 a 2 giornate effettive di squalifica.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposti dalla società A.C. Nardò di Nardò (Lecce), riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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