F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 154/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 094/CSA del 7 Febbraio 2019 RICORSO DELL’U.S. GAVORRANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BERARDI MARCO SEGUITO GARA GAVORRANO/TUTTOCUOIO DEL 27.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 30.01.2019)

RICORSO  DELL’U.S.  GAVORRANO  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  5  GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BERARDI MARCO SEGUITO GARA GAVORRANO/TUTTOCUOIO DEL

27.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 30.01.2019)

 

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 83 del 30.01.2019, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva al calciatore Berardi Marco la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara poiché “espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare, si poneva faccia a faccia con il Direttore di gara e gli rivolgeva reiterate espressioni gravemente ingiuriose e minacciose. Allontanato grazie  all’intervento di  un compagno di squadra, tentava di divincolarsi per raggiungere il Direttore di gara e reiterava la condotta ingiuriosa ritardando l’uscita dal terreno di gioco nonostante ripetuti inviti ad allontanarsi”.

Avverso tale decisione la U.S.D. Gavorrano ha proposto reclamo ex art. 36 bis C.G.S. per la riduzione della sanzione a questi inflitta da 5 giornate di squalifica a 4 giornate, eccependo l’eccessiva gravosità della stessa.

Il reclamo proposto dalla U.S.D. Gavorrano deve essere rigettato per le seguenti considerazioni

in

DIRITTO

La questione concerne la qualificazione delle condotte poste in essere da dirigenti e tesserati

vari della società U.S.D. Gavorrano in occasione dell’incontro calcistico Gavorrano/Tuttocuoio del 27.01.2019, valevole per la 5^ giornata di Ritorno del Campionato Nazionale di Serie D – Girone E, conclusosi con il punteggio di 1-0 in favore della squadra ospite.

Più nello specifico trattasi di comportamenti scorretti, violenti ed oltraggiosi posti ai danni del Direttore di gara, sig. Igor Yuri Paolucci della Sez. di Lanciano, ‘reo’, a parere della reclamante, di aver adottato nel corso della predetta gara una serie di decisioni discutibili e sfavorevoli alla stessa.

In via preliminare è dovere di questa Corte richiamare la società reclamante al rispetto dei principi di cui all’art. 1 bis. C.G.S., e, più in generale, al rispetto della classe arbitrale che, nell’esercizio delle proprie funzioni, opera in una posizione di terzietà e di assoluta imparzialità.

In questo senso le società sportive devono essere da esempio per i propri tesserati e per i propri sostenitori, respingendo e contrastando ogni comportamento in grado di tradursi, anche solo astrattamente, in atti di efferata ed ingiustificata violenza, e comunque idonei a creare un clima di ostilità nei confronti di chi è chiamato a dirigere l’incontro calcistico.

Sicché la documentazione prodotta dalla società reclamante appare inconferente ai fini del decidere

Tanto premesso si osserva che il comma 4 dell’art. 19 C.G.S. prende in considerazione le sanzioni irrogabili ai calciatori nel caso di condotte antisportive, ingiuriose, irriguardose o violente.

Si prevede, infatti, la sanzione della squalifica per la durata di due giornate nel caso di condotta gravemente antisportiva e nelle ipotesi di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.

In caso di condotta violenta, invece, la sanzione applicabile è la squalifica per una durata minima di 3 giornate ove il comportamento sanzionato sia diretto nei confronti di calciatori o di altre persone presenti (5 giornate in caso di condotta di particolare gravità), mentre ha una durata minima di 8 giornate nel caso in cui sia diretta nei confronti degli ufficiali di gara.

In particolare, la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti tanto a produrre danni da lesioni personali quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in C.u.

FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF).

Tale condotta, quindi, si distingue dalla meno grave condotta antisportiva poiché quest’ultima si risolve piuttosto in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF).

La Corte, esaminata la documentazione arbitrale, ritiene di dover respingere il reclamo proposto dalla U.S.D. Gavorrano nell’interesse del calciatore Marco Berardi.

Il Giudice Sportivo, qualificando la condotta posta in essere dal calciatore Berardi Marco come “violenta” alla luce del dato normativo, a ragione, ha irrogato la sanzione della squalifica per cinque giornate effettive di gara.

Tale sanzione è certamente equa e proporzionale poiché commisurata alla gravità della violazione commessa dal tesserato.

Come è dato evincersi dal referto arbitrale presente in atti entrambi il calciatore Berardi Marco, alla notifica del secondo cartellino giallo, ha aggredito verbalmente il Direttore di gara con espressioni gravemente irriguardose, intimidatorie e lesive della sua immagine, tra le quali rilevano “io ti ammazzo, hai capito io ti ammazzo. Da qua oggi non esci ti spacco la faccia pezzo di merda”, il cui tenore non può certamente mitigato alla luce del contesto e del  particolare  momento  di  concitazione,  come invece dedotto dalla reclamante.

Per  questi  motivi  la  C.S.A.  respinge  il  ricorso  come  sopra  proposto  dalla  società U.S. Gavorrano di Bagno di Gavorrano (Grosseto).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

 

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