F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 154/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 094/CSA del 7 Febbraio 2019 RICORSO DELL’U.S. GAVORRANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. CALLAI FEDERICO SEGUITO GARA GAVORRANO/TUTTOCUOIO DEL 27.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 30.01.2019)

RICORSO  DELL’U.S.  GAVORRANO  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  2  GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. CALLAI FEDERICO SEGUITO GARA GAVORRANO/TUTTOCUOIO DEL

27.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del

30.01.2019)

 

 

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 83 del 30.01.2019, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva al sig. Callai Federico, allenatore in seconda della U.S.D. Gavorrano, la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara “per avere, al termine della gara, dopo una corsa di circa 20 metri, afferrato e strattonato un calciatore avversario in modo deciso”.

Avverso tale decisione la U.S. Gavorrano ha proposto reclamo ex art. 36 bis C.G.S. per la riduzione della sanzione a questi da 2 giornate di squalifica ad una sola giornata, eccependo l’eccessiva gravosità della stessa.

Il reclamo proposto dalla U.S. Gavorrano va parzialmente accolto per le seguenti considerazioni

in

DIRITTO

La questione concerne la qualificazione delle condotte poste in essere da dirigenti e tesserati

vari della società U.S.D. Gavorrano in occasione dell’incontro calcistico Gavorrano/Tuttocuoio del 27.01.2019, valevole per la 5^ giornata di Ritorno del Campionato Nazionale di Serie D – Girone E, conclusosi con il punteggio di 1-0 in favore della squadra ospite.

Tanto premesso si precisa che il comma 4 dell’art. 19 C.G.S. prende in considerazione le sanzioni irrogabili ai calciatori nel caso di condotte antisportive, ingiuriose, irriguardose o violente.

Tali sanzioni si applicano anche nei confronti dell’allenatore e dei membri dello staff tecnico.

Si prevede, infatti, la sanzione della squalifica per la durata di due giornate  nel  caso  di condotta gravemente antisportiva e nelle ipotesi di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.

In caso di condotta violenta, invece, la sanzione applicabile è la squalifica per una durata minima di tre giornate ove il comportamento sanzionato sia diretto nei confronti di calciatori o di altre persone presenti (cinque giornate in caso di condotta di particolare gravità), mentre ha una durata minima di otto giornate nel caso in cui sia diretta nei confronti degli ufficiali di gara.

In particolare, la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti tanto a produrre danni da lesioni personali quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF).

Tale condotta, quindi, si distingue dalla meno grave condotta antisportiva poiché quest’ultima si risolve piuttosto in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF).

La Corte,  esaminata  la documentazione arbitrale, ritiene di accogliere il reclamo proposto nell’interesse del sig. Callai Federico,  imponendosi  la comminazione di una sanzione più equa e proporzionata.

 

Come è dato evincersi dal referto arbitrale presente in atti entrambi il sig. Callai Federico, a fine gara, all’ingresso degli spogliatoi, ha raggiunto velocemente un calciatore avversario, ponendosi faccia a faccia e strattonandolo in maniera decisa, senza provocare tuttavia alcuna conseguenza.

Sebbene non vi siano dubbi circa l’integrazione della violazione da parte del sig. Callai delle disposizioni dell’ordinamento federale, ragioni di equità, in ottemperanza ai principi di proporzionalità e di afflittività della sanzione, impongono a questo Giudicante di ridurre la sanzione della squalifica ad 1 sola giornata effettiva di gara.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Gavorrano di Bagno di Gavorrano (Grosseto) riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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