F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 155/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 104/CSA del 1 Marzo 2019 RICORSO DEL CALCIATORE CUNZI EVANGELISTA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA TURRIS/MARSALA DEL 17.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 20.2.2019)

RICORSO DEL CALCIATORE CUNZI EVANGELISTA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE  EFFETTIVE  DI  GARA  INFLITTA  AL  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  TURRIS/MARSALA  DEL

17.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 20.2.2019)

 

Con atto, spedito in data 21.2.2019, il sig. Cunzi Evangelista, calciatore della Società ASD Turris Calcio preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti (pubblicata sul Com. Uff. n. 100 del 20.2.2019 del predetto Dipartimento) con la quale, a seguito della gara Turris/Marsala, disputatasi in data 17.2.2019, era stata irrogata, a carico dello stesso la squalifica per 4 giornate effettive di gara.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, il sig. Cunzi faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato.

Nei motivi di reclamo, il ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata  circa  il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo alla condotta, poste in essere dal sig. Cunzi.

Quanto, infine, all’entità della sanzione inflitta, questa Corte ritiene che non possa farsi luogo ad una riduzione della stessa, atteso che l’articolo 19, comma 4, lettera d), per come modificato con decisione del Presidente Federale di cui al Com. Uff. n. 19/A del 7.12.2018, prevede, a carico dei calciatori, la sanzione “per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico”.

Nel caso di specie, il Giudice Sportivo ha applicato, pertanto, il minimo edittale previsto dalla norma federale, di recente modificata, e non sono, peraltro, riconoscibili,  in favore del ricorrente, circostanze  attenuanti.

Per questi motivi ka C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Cunzi Evangelista.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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