F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 155/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 104/CSA del 1 Marzo 2019 RICORSO DELLA S.S.D. CITTA’ DI GELA CALCIO A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SOWE MOUSA BALLA SEGUITO GARA CITTÀ DI GELA A.R.L ./ROTONDA CALCIO DEL 17.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 20.2.2019)

RICORSO DELLA S.S.D. CITTA’ DI GELA CALCIO A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER

3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SOWE MOUSA BALLA SEGUITO GARA CITTÀ DI GELA

A.R.L ./ROTONDA  CALCIO  DEL  17.02.2019  (Delibera  del  Giudice  Sportivo  presso  il  Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 20.2.2019)

 

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 100 del 20.1.2019, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara, al calciatore Sowe Mousa Balla.

Come risulta dal referto arbitrale il Sowe Mousa Balla, veniva espulso per condotta violenta, con pallone non a distanza di gioco.

La Società Gela Calcio A.R.L. con nota del 22.1.2019 ha preannunciato reclamo e ha chiesto la documentazione ufficiale. Detta documentazione è stata trasmessa alla Società Gela A.R.L. dalla Corte Sportiva d'Appello Nazionale con nota n. 17076 del 21.2.2019.

 

Avverso  la  decisione  ha  proposto  reclamo  la  Società  deducendo  i  seguenti  motivi:  - eccessiva onerosità della sanzione, rispetto alla condotta posta in essere;

-        il comportamento del calciatore non può essere considerato un atto violento;

 

-        il calciatore è stato destinatario per tutta la gara di invettive, in dipendenza delle quali si è verificato l'episodio in esame.

 

La società chiede conclusivamente la riduzione della sanzione da 3 a 2 giornate effettive di gara. Il reclamo è infondato e va, pertanto, respinto.

Dagli atti ufficiali e dal referto arbitrale risulta che i fatti addebitati si sono realmente verificati e detti fatti godono di una fede privilegiata essendo stati riferiti da un pubblico ufficiali quale è l'arbitro.

Tra l'altro, la Società non mette in discussione il fatto contestato, ma ne fa una valutazione diversa, chiedendo la  derubricazione da gesto violento  a  reciproche scorrettezze,  con  riduzione sul piano disciplinare.

ln sostanza, il calciatore ha realmente posto in essere un comportamento violento nei confronti di un calciatore avversario, in assenza del pallone a distanza di gioco. La circostanza concernente le invettive ricevute, non legittima una risposta violenta, consistita nel mettere le mani sul volto dell’avversario e spingerlo a terra.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Città di Gela Calcio A.r.l. di Gela (Caltanissetta).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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