F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 156/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 123/CSA del 4 Aprile 2019 RICORSO DEL CALCIATORE CERRETELLI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA BASTIA/GAVORRANO DEL 27.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 119 del 28.03.2019)

RICORSO DEL CALCIATORE CERRETELLI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER

2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA BASTIA/GAVORRANO DEL

27.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 119 del 28.03.2019)

 

Con reclamo in data 02.04.2019, il calciatore Cerretelli Francesco ha impugnato dinanzi a questa Corte la decisione del Giudice Sportivo c/o la Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 119 del 28.03.2019, in relazione alla gara del Campionato Serie D, Girone E, Bastia 1924 vs Gavorrano 1930 s.r.l., del 27.03.19, con la quale, il predetto Giudice, ne disponeva la squalifica per due giornate effettive di gara, con la seguente motivazione: “Per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto.”

Il reclamante, con il ricorso introduttivo ha chiesto la riduzione della squalifica irrogata ad una giornata di gara.

Il Cerretelli sostiene di aver colpito l’avversario al volto, involontariamente, nel tentativo di contendergli il pallone, nel corso di un’azione di gioco.

La difesa afferma che, la condotta del reclamante non ha comportato conseguenza alcuna per il calciatore avversario tanto che non è stato necessario l’intervento dei sanitari.

Alla seduta del 4.4.2019, l’Avv. Grassani, legale della parte reclamante, ha esposto la propria tesi difensiva insistendo per l’accoglimento del ricorso introduttivo.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, ritiene che il ricorso vada respinto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

Il direttore di gara nel suo referto, così motiva l’espulsione del ricorrente: “perché, contendendo il pallone ad un avversario, lo colpiva con una violenta gomitata al naso.”.

E’ di tutta evidenza che la condotta tenuta dal calciatore Cerretelli Francesco, debba qualificarsi come condotta violenta, di cui all’art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S., che come tale viene sanzionata con la squalifica per 3 giornate effettive di gara.

Nella fattispecie occorsa va però tenuto conto del fatto che il gesto che ha originato l’evento oggetto di sanzione, è avvenuto nell’ambito di un’azione di gioco e non ha comportato alcuna conseguenza per il calciatore avversario, conseguentemente la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo di due giornate, in luogo delle canoniche tre, appare congrua e proporzionata rispetto a quanto accaduto.

Per questi motivi la C.S.A., respinge del ricorso come sopra proposto dal calciatore Cerretelli Francesco.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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