F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 156/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 123/CSA del 4 Aprile 2019 RICORSO DEL CALCIATORE GOMES DE PINA ALBERTO ALADJE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMONIZIONE INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA BASTIA/GAVORRANO DEL 27.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 119 del 28.03.2019)

RICORSO  DEL  CALCIATORE    GOMES     DE    PINA ALBERTO ALADJE         AVVERSO LA     SANZIONE DELL’AMMONIZIONE  INFLITTA  AL  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  BASTIA/GAVORRANO  DEL  27.03.2019

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 119 del 28.03.2019)

 

Il calciatore Gomes De Pina Alberto Aladje, tesserato per La società U.S. Gavorrano 1930 S.r.l., ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’ammonizione con diffida, inflitta dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale F.I.G.C. -  Lega Nazionale Dilettanti (cfr. Com. Uff. n. 119 del 28.03.2019),

 

in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone E, Bastia 1924 vs. U.S. Gavorrano 1930 del 27.03.2019.

Il calciatore, con il ricorso introduttivo, ha chiesto l’annullamento della sanzione, sostenendo di non essere stato ammonito nel corso della gara per cui è causa.

Secondo il reclamante, infatti, l’arbitro  sarebbe incorso  in un clamoroso  errore allorquando  ha annotato nel proprio referto il nome ed il relativo numero di maglia (7) dell’odierno reclamante in luogo, invece, di quello del suo compagno di squadra, Giulio Grifoni, con la maglia recante il numero 8, quale effettivo responsabile di un fallo di mano, al minuto 11 del secondo tempo.

Tale circostanza sarebbe comprovata da un video e dalla rassegna stampa, allegata al ricorso introduttivo.

Alla seduta del 4.4.2019, è comparso l’Avv. Grassani, per il reclamante, il quale, richiamati i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.

Questa Corte Sportiva d’Appello, raggiunto telefonicamente l’arbitro nel corso della camera di consiglio, ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento, avendo il direttore di gara riconosciuto l’errore nel quale è incorso al momento della redazione del suo referto.

L’arbitro, infatti, ha confermato che il fallo di mano, per il quale è stata comminata l’ammonizione all’11° minuto del secondo tempo, era stato commesso dal calciatore dell’U.S. Gavorrano 1930 con la maglia numero 8 e non dal calciatore con il numero 7 e, per tanto, non dal Sig. Gomes De Pina Alberto Aladje, ma bensì dal suo compagno di squadra, Sig. Giulio Grifoni (cfr. distinta dei calciatori della U.S. Gavorrano 1930).

Alla luce di quanto  sopra evidenziato questa Corte, ritiene di accogliere la domanda di parte reclamante, disponendo la trasmissione della  presente decisione al Giudice Sportivo, per i provvedimenti di sua competenza.

La C.S.A., sentito l’arbitro, accoglie il ricorso come sopra proposto dal calciatore Gomes De Pina Alberto Aladje annullando la sanzione dell’ammonizione inflitta al reclamante.

Dispone la trasmissione della presente decisione al Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale affinché rettifichi il Comm. Uff. n. 119 del 28.03.2019 comminando la sanzione dell’ammonizione al calciatore n. 8 Grifoni Giulio.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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